N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 aprile 2010

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 23 aprile 2010, n. 945 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep.

27313 del 23 aprile 2010 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof.

Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri e per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17; comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, suppl. ord. n. 39, per violazione:

dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e precisamente dell'art. 8, comma primo, numeri 1, 5, 6, 13 e 24; dell'art. 9, numeri 9 e 10;

dell'art. 16; dell'art. 14, commi 2 e 3, nonche' del titolo VI;

delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; al d.P.R. 26 marzo 1977, n.

235; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e al d.lgs. 16 marzo 1992, n.

268;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o Le Province autonome hanno competenza legislativa primaria in materia di 'opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche' (art. 8, n. 13, dello Statuto), di 'opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria' (art. 8, n. 24, dello Statuto), nonche' in materia di 'viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale' (art. 8, n. 17, dello Statuto), di 'urbanistica e piani regolatori' (art. 8, n. 5, dello Statuto) e di 'tutela del paesaggio' (art. 8, n. 6, dello Statuto). Inoltre, le Province sono dotate di competenza legislativa concorrente in materia di 'utilizzazione delle acque pubbliche' (art. 9, n. 9, dello Statuto) e di 'igiene e sanita'' (art. 9, n. 10, dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, nelle materie di competenza legislativa provinciale spettano alle Province autonome le relative potesta' amministrative.

Il titolo VI dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268) assicurano altresi' alle Province autonomia finanziaria nelle materie di propria competenza.

L'art. 14, comma 2, dello Statuto speciale dispone che e' 'obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche di prima e seconda categoria', e che 'lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza'; inoltre, in base al comma 3, 'l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato'.

Tali norme statutarie sono state attuate ed integrate dalle norme di attuazione e, in particolare:

dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle Province autonome dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, tra i quali rientrano anche i beni appartenenti al demanio idrico e le opere di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani;

dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche, nonche' in materia di protezione civile (v. in particolare gli articoli 5, 7 e 8);

dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia, compreso l'esercizio delle funzioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Fra le norme di attuazione viene in rilievo soprattutto il d.P.R.

n. 381/1974, il cui art. 1 trasferisce alle Province autonome 'le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciali'.

L'art. 5, comma 1, del medesimo decreto dispone poi che, 'in relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico..., le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento', ed il comma 4 aggiunge che 'il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art.

14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale'.

L'art. 7, d.P.R. n. 381/1974 delega alle Province autonome 'l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria'. L'art. 8, comma 1, statuisce che 'il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche... deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata'.

Con d.P.R. 15 febbraio 2006 e' stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla provincia di Trento (PGUAP), ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 St. e 5 e 8 del d.P.R. n. 381 del 1974.

L'art. 1 (Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche), comma 2, delle norme di attuazione P.G.U.A.P. ribadisce che il medesimo piano 'e' diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche'; il comma 3 dispone che il Piano 'concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici...

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