N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2009

IL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace di Giarre, nella persona del Dott. Avv.

Massimo Lo Giudice con l'assistenza del sottoscritto Segretario nel processo promosso da Caliri Santo residente in Sant'Alessio Siculo (Messina) contro la Serit Sicilia S.p.A. e contro il Comune di Riposto in data 16 giugno 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che le doglianze spiegate da parte attrice nel procedimento pendente al n. 524/08 R.G. attengono a pretese esattoriali discendenti dalla cartella di pagamento n. 293 2007

00452480 18 emessa, sulla scorta di ruolo relativo all'anno 2007, dalla Serit Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la Provincia di Catania, notificata in data 5 maggio 2008;

Considerato che la decisione del ricorso, a parere di questo Ufficio, deve essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 comma 4-ter (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 (in Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre, n. 302) - decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nella parte in cui prevede la nullita' delle cartelle di pagamento, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, solo relativamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse, norma richiamata dalla costituita parte Serit Sicilia S.p.A.;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera a) (chiarezza e motivazione degli atti) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale, 31 luglio, n. 177) (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) secondo cui gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale, 9 novembre 2007, n.

377 emessa nel giudizio di legittimita' costituzionale del predetto art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, a mente della quale l'obbligo imposto ai...

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