Ordinanza emessa il 23 dicembre 2005 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tartaglione Pierluigi contro comune di Napoli Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere le violazioni amministrative di cui...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 60985/05 del R.G. avente ad oggetto "opposizione a sanzioni amministrative", tra Tartaglione Pierluigi, nato a Napoli il 28 luglio 1988, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Pisani e Simone Forte, con studio in Napoli alla piazza Vanvitelli n. 15, giusta procura in atti, ricorrente e il comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rapprensentato come in atti, resistente.

F a t t o

Con ricorso depositato in data 26 settembre 2005 il sig. Tartaglione Pierluigi proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 9861091 elevato dal Dipartimento di Polizia Municipale di Napoli in data 26 agosto 2005, alle ore 17 a suo carico perche', alla guida del ciclomotore tipo Aprilia Scarabeo 150 targato AW 27847, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione degli artt. 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies, del c.d. strada, con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta De Clemente Domenico e con decurtazione di 5 punti dalla patente, piu' altri 5 in quanto trasgressore neopatentato.

Sosteneva il ricorrente, in via preliminare, di avere momentaneamente sollevato il casco per motivi di forza maggiore, ossia per la presenza in esso di un insetto incuneatosi nella visiera e chiedeva emettersi ordinanza di sospensione della esecutivita' della sanzione e dei provvedimento di sequestro-confisca, con urgente ordinanza di dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa.

Eccepiva in particolare l'incostituzionalita' della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalita'.

Il g.d.p., con ordinanza del 30 settembre 2005 ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 19 dicembre 2005, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del verbale opposto.

Il resistente comune di Napoli, con documenti depositati poi in data 13 dicembre 2005 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso perche' infondato.

All'udienza del 19 dicembre 2005 ed alla presenza del solo difensore del ricorrente avv. Angelo Pisani, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalita' e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e ordinando il dissequestro...

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