Ordinanza emessa il 3 gennaio 2006 dal giudice tutelare del tribunale di Venezia, sez. distaccata di Chioggia nel procedimento civile vertente tra F. M. ed altri contro F.M. Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Attivazione di tale misura e compimento dei singoli atti gestionali - Mancata subordinazione al consenso (e, c...

IL GIUDICE TUTELARE

Letto il ricorso 3 marzo 2005 con il quale F.M., F.S., F.M., e F.P. chiedono, nell'interesse del fratello F.M., in precarie condizioni di salute, tali da precludergli la possibilita' di curare i propri interessi, la nomina di un amministratore di sostegno.

Sentito l'interessato, la di lui moglie, il figlio minorenne, gli stessi ricorrenti, adempiuti infine gli ulteriori incombenti previsti dall'art 407 c.c.

Vista in particolare la perizia medico-legale disposta da questo ufficio sulle attuali condizioni di salute di F.M., dalla quale si evince che il "beneficiario" e' reduce da un grave insulto cerebrale, risalente al dicembre 2003, dovuto alla rottura di una arteria temporale con "conseguente formazione di un vasto ematoma cerebrale che determino' un danno cerebrale esteso profondo, ma soprattutto colpi' l'area temporale sinistra, causando gravissimi deficit sia motori che a carico del linguaggio con perdita contemporanea della capacita' di parlare e di scrivere".

Preso atto che il quadro clinico evidenziato in detta perizia e' quello di una persona che ha visto compromessa la capacita' di produrre, e in misura minore, di comprendere le parole, sostanzialmente afasico, ma con una residua capacita' cognitiva, tale da consentirgli di comprendere il significato di alcuni messaggi e di alcune informazioni anche di ordine economico e di comunicare, in modo non verbale, con le persone a lui piu' vicine.

Preso atto, inoltre, che la perizia non ha neppure escluso del tutto la possibilita' di miglioramenti futuri per effetto degli interventi riabilitalivi ai quali il F., viene sottoposto.

Rilevato che l'esame diretto del "beneficiario" ha in certa misura confermato le valutazioni del perito, ed in particolare la ridotta capacita' del F. di esprimere e motivare un eventuale consenso o dissenso rispetto ad atti giuridici che dovessero essere presi, nel suo interesse, da un amministratore di sostegno di pubblica nomina, ma ha comunque evidenziato una consistente vivacita' reattiva alle sollecitazioni e domande di questo giudice tutelare riguardo alle sue attuali condizioni (il suo cruccio e' soprattutto quello di non riuscire a parlare) e aspettative di vita (in particolare sul suo possibile trasferimento all'estero), sul livello di solidarieta', materiale e non, di cui puo' godere da parte della moglie, dei figli e dei fratelli, e soprattutto sulla possibilita' di essere assistito, ad es. nei rapporti con le strutture sanitarie, da un'altra persona che lo rappresenti.

Preso atto, in particolare, che il F. ha manifestato la sua contrarieta' alla nomina di una persona che lo rappresenti ufficialmente nei rapporti con l'ambiente sociale, essendo suo desiderio che sia la moglie a continuare ad occuparsi di lui secondo le modalita' gia' sperimentate (i due coniugi vivono nella casa di loro proprieta' e la moglie ha una delega con la quale ritira la pensione del marito).

Rilevato che i fratelli del F., sentiti in separata sede, hanno espresso contrarieta' alla nomina della cognata quale amministratore di sostegno, in ragione del suo stile di vita e del suo carattere, e paventano la possibilita' che il fratello si trasferisca, con la famiglia, in Thailandia, terra di origine della moglie.

Questo premesso, osserva quanto segue.

La misura di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia introdotta dalla legge n. 6/2004, puo' riguardare:

  1. le ipotesi nelle quali la impossibilita' del soggetto in difficolta' di curare i propri interessi dipende da una infermita' o menomazione meramente fisica, ossia da una infermita' o menomazione che, per definizione, non incide sulla sua capacita' di intendere e volere;

  2. le ipotesi nelle quali la impossibilita' del soggetto in difficolta' di curare i propri interessi dipende da una infermita' o menomazione fisica, a esempio un trauma cerebrale, che incide sulla capacita' di intendere o volere del soggetto;

  3. le ipotesi nelle quali tale impossibilita' e' indotta da una infermita' o menomazione psichica, ad es. un disturbo o deficit mentale, e queste, secondo la loro natura, possono essere tali da deprimere o meno la capacita' di intendere o volere del soggetto.

    Le infermita' e menomazioni psichiche che incidono sulla possibilita' della persona di curare...

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