Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Individuazione. Previdenza e assistenza - Magistrati - Trattamento pensionistico - Adeguamento alle retribuzioni dei magistrati di pari grado in servizio - Mancata previsione - Denunciato insostenibile divar...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 1° febbraio 2005 dalla Corte dei conti -- sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da Grillo Giovanni ed altri contro il Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di Grillo Giovanni, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giovanni Grillo, Guido Cucco, Nicola Perazzelli e Roberto Sciacchitano, avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti magistrati ordinari a riposo, ad un trattamento pensionistico rapportato all'attuale livello retributivo dei magistrati in servizio con pari inquadramento ed anzianita', la Corte dei conti -- sezione giurisdizionale per la Liguria, con ordinanza depositata in data 1° febbraio 2005, pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 27 settembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

che il giudice a quo - premesso che la legge (art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27) prevede, per i magistrati, l'attribuzione periodica di aumenti stipendiali pari alla media dei miglioramenti conseguiti da altre categorie assunte a riferimento - osserva che, nel corso del pensionamento, il collegamento tra trattamento economico di attivita' e...

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