Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8

del 15 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

D e f i n i z i o n e

  1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per attivita' ricreative, formative e sportive.

  2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina e' definita da una normativa specifica.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  3. La Regione Toscana intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attivita' di vigilanza.

    Art. 3.

    Classificazione delle piscine

  4. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

    1. piscine, di proprieta' pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:

      1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;

      2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonche' quelle al servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

      3) impianti finalizzati al gioco acquatico.

    2. piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

  5. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.

    Art. 4.

    Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina

  6. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all'Art. 5. in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:

    1. sezione pubblico;

    2. sezione vasche, natatorie e di balneazione;

    3. sezione servizi;

    4. sezione impianti tecnici;

    5. sezione attivita' ausiliarie.

  7. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

    Art. 5.

    Regolamento regionale

  8. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:

    1. i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;

    2. i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;

    3. le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza ed i controlli;

    4. la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all'Art. 16;

    5. le deroghe ai sensi dell'Art. 9, comma 5;

    6. le deroghe ai sensi dell'Art. 19, comma 3.

    Art. 6.

    Regolamento comunale

  9. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge ed al regolamento regionale.

    Capo II Piscine pubbliche, private aperte al pubblico
    o private ad uso collettivo

    Art. 7.

    Campo di applicazione

  10. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

    Art. 8.

    Caratteristiche generali delle piscine

  11. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.

  12. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e' assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 9.

  13. Il fabbisogno idrico e' quantificato in rapporto alla densita' dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all'Art. 5.

  14. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.

  15. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilita' ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone bandicappate).

    Art. 9.

    Requisiti igienico-sanitari dell'acqua

  16. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.

  17. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina.

  18. Le acque utilizzate nell'impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:

    1. acqua di approvvigionamento, utilizzata per l'alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;

    2. acqua di immissione in vasca, costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;

    3. acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con...

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