Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11
del 1° marzo 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La presente legge, in armonia con il titolo V della Costituzione e i principi fondamentali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, stabilisce le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti e delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).
Art. 2.
Piano regolatore regionale degli acquedotti
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Il PRGA, aggiornato e modificato ai sensi dell'Art. 4, e' denominato piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA).
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Il PRRA ha come obiettivo la programmazione, il risparmio e il rinnovo della risorsa acqua, l'equa ripartizione e la salvaguardia, in termini sia quantitativi che qualitativi, della stessa, al fine di preservare i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Art. 3.
Contenuti del PRRA
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Il PRRA tiene conto:
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dello stato di attuazione del PRGA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;
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della individuazione delle opere di captazione e di adduzione, dislocazione e disponibilita' delle risorse idriche sul territorio regionale;
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delle tendenze evolutive, delle previsioni demografiche del territorio e del fabbisogno idropotabile.
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Il PRRA, in conformita' a quanto indicato al comma 1, individua:
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le modalita' di riorganizzazione del sistema acquedottistico e la definizione, anche su base cartografica, dei principali schemi di adduzione;
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le fonti di approvvigionamento da riservare;
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le azioni e misure per il conseguimento della riduzione dei consumi e del risparmio idrico.
Art. 4.
Elaborati del PRRA
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Il PRRA e' redatto con riferimento alle unita' territoriali di base rappresentate dagli ambiti territoriali individuati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.
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Il PRRA consta, in particolare, dei seguenti elaborati:
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relazione generale illustrativa contenente:
1) criteri seguiti per la compilazione del PRRA;
2) situazione idrica attuale per ogni ambito territoriale;
3) determinazione dei fabbisogni idropotabili;
4) individuazione delle risorse idriche;
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cartografia con la rappresentazione della ubicazione delle risorse utilizzate e da utilizzare, degli schemi dei principali sistemi acquedottistici;
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elenco delle risorse idriche da riservare;
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indice riepilogativo, per ambito territoriale e per comune, del fabbisogno idrico prevedibile da acquedotti esistenti e da nuovi acquedotti.
Art. 5.
Approvazione del PRRA
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Il progetto di PRRA, sentito il consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere delle autorita' di bacino competenti, e' adottato dalla giunta regionale.
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Il presidente della giunta regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalita' ove chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di PRRA e' altresi' trasmesso ai comuni.
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Osservazioni sul progetto di PRRA sono inoltrate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
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La giunta regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi sessanta giorni, il PRRA e lo trasmette al consiglio regionale.
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Il PRRA e' approvato con delibera del consiglio regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Gli aggiornamenti e le modifiche del PRRA sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.
Art. 6.
Durata e modifiche del PRRA
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Il PRRA e' sottoposto:
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al 2015: alla verifica tra le previsioni di PRRA e l'attuazione dello stesso;
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al 2040: alla verifica degli elementi strategici del PRRA e delle portate da riservare presso le fonti di approvvigionamento prescelte.
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Il PRRA e' sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche e della difesa del suolo e siano attuati o modificati i piani di bacino.
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La giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 2, puo'...
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