Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11

del 1° marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge, in armonia con il titolo V della Costituzione e i principi fondamentali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, stabilisce le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti e delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).

    Art. 2.

    Piano regolatore regionale degli acquedotti

  2. Il PRGA, aggiornato e modificato ai sensi dell'Art. 4, e' denominato piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA).

  3. Il PRRA ha come obiettivo la programmazione, il risparmio e il rinnovo della risorsa acqua, l'equa ripartizione e la salvaguardia, in termini sia quantitativi che qualitativi, della stessa, al fine di preservare i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

    Art. 3.

    Contenuti del PRRA

  4. Il PRRA tiene conto:

    1. dello stato di attuazione del PRGA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

    2. della individuazione delle opere di captazione e di adduzione, dislocazione e disponibilita' delle risorse idriche sul territorio regionale;

    3. delle tendenze evolutive, delle previsioni demografiche del territorio e del fabbisogno idropotabile.

  5. Il PRRA, in conformita' a quanto indicato al comma 1, individua:

    1. le modalita' di riorganizzazione del sistema acquedottistico e la definizione, anche su base cartografica, dei principali schemi di adduzione;

    2. le fonti di approvvigionamento da riservare;

    3. le azioni e misure per il conseguimento della riduzione dei consumi e del risparmio idrico.

    Art. 4.

    Elaborati del PRRA

  6. Il PRRA e' redatto con riferimento alle unita' territoriali di base rappresentate dagli ambiti territoriali individuati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

  7. Il PRRA consta, in particolare, dei seguenti elaborati:

    1. relazione generale illustrativa contenente:

      1) criteri seguiti per la compilazione del PRRA;

      2) situazione idrica attuale per ogni ambito territoriale;

      3) determinazione dei fabbisogni idropotabili;

      4) individuazione delle risorse idriche;

    2. cartografia con la rappresentazione della ubicazione delle risorse utilizzate e da utilizzare, degli schemi dei principali sistemi acquedottistici;

    3. elenco delle risorse idriche da riservare;

    4. indice riepilogativo, per ambito territoriale e per comune, del fabbisogno idrico prevedibile da acquedotti esistenti e da nuovi acquedotti.

      Art. 5.

      Approvazione del PRRA

  8. Il progetto di PRRA, sentito il consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere delle autorita' di bacino competenti, e' adottato dalla giunta regionale.

  9. Il presidente della giunta regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalita' ove chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di PRRA e' altresi' trasmesso ai comuni.

  10. Osservazioni sul progetto di PRRA sono inoltrate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

  11. La giunta regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi sessanta giorni, il PRRA e lo trasmette al consiglio regionale.

  12. Il PRRA e' approvato con delibera del consiglio regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

  13. Gli aggiornamenti e le modifiche del PRRA sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.

    Art. 6.

    Durata e modifiche del PRRA

  14. Il PRRA e' sottoposto:

    1. al 2015: alla verifica tra le previsioni di PRRA e l'attuazione dello stesso;

    2. al 2040: alla verifica degli elementi strategici del PRRA e delle portate da riservare presso le fonti di approvvigionamento prescelte.

  15. Il PRRA e' sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche e della difesa del suolo e siano attuati o modificati i piani di bacino.

  16. La giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 2, puo'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT