Meti Finance S.R.L. Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy").

Meti Finance S.r.l., la cui denominazione sociale e' stata modificata in "MPS Covered Bond S.r.l." con delibera dell'Assemblea dei Soci del 18 maggio 2010 registrata ed in corso di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese (la "Societa'"), comunica che in data 25 maggio 2010 ha concluso, nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il "Cedente Principale"). In virtu' di tale contratto quadro di cessione il Cedente Principale cedera' e la Societa' dovra' acquistare dal Cedente Principale, periodicamente e pro soluto, ogni e qualsiasi credito derivante dai crediti ipotecari residenziali e titoli di cartolarizzazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 del decreto n. 310 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 dicembre 2006. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 25 maggio 2010, la Societa' ha acquistato pro soluto dal Cedente Principale ogni e qualsiasi credito (i "Crediti") derivante dai contratti di mutuo residenziali (i "Contratti di Mutuo") che alla data del 21 maggio 2010 (la "Data di Valutazione") (inclusa) (salvo ove diversamente previsto) rispettavano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto):

CRITERI COMUNI

1) aventi la qualifica di crediti ipotecari residenziali, rispetto ai quali l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso Bene Immobile non ecceda l'80% del valore del Bene Immobile alla relativa data di rivalutazione, ai sensi del Decreto 310, e ai quali si applichi una ponderazione del rischio del 35%; 2) che non prevedano al momento dell'erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 3) non concessi a enti pubblici, enti ecclesiastici o consorzi pubblici; 4) che non sono crediti al consumo; 5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario; 6) garantiti da ipoteche iscritte su Beni Immobili in conformita' con la legislazione e la normativa applicabile e il cui Bene Immobile sia ubicato sul territorio della Repubblica Italiana; 7) il pagamento dei quali sia garantito da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale...

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