LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 «Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2005

  1. L'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 10 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5. (Tipologie nuovi impianti) - 1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonche' di:

    1. pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

    2. servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

    3. almeno un posto auto per i disabili;

    4. locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;

    5. impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;

    6. presenza di aree di sosta per autoveicoli.

  2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto e' effettuato fuori della sede stradale.

  3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.

  4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione.'.

    Art. 2

    Integrazioni all'art. 6 della legge regionale n. 10/2005

  5. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo le parole 'tecnico abilitato' sono aggiunte le parole 'ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea'.

  6. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo la parola 'dislocazione' sono aggiunte le parole 'parziale o totale'.

    Art. 3

    Abrogazione del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2005

  7. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2005 e' abrogato.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2005

  8. L'art. 12 della legge regionale n. 10/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 12. (Localizzazione degli impianti) - 1. I nuovi insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4 dell'art. 11.'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2005

  9. L'art. 13 della legge regionale n. 10/2005 e'...

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