LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47 - Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 35;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

  1. E' in fase di istruttoria da parte delle commissioni consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n.

    353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009 sul riordino dei consorzi di bonifica;

  2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall'esigenza del contenimento dei 'costi della politica' come disposto dalla legge n.

    244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;

  3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire alla nuova organizzazione prospettata, la pro posta prevede una disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi dall'assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi provvisori, a quello a regime;

  4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l'esigenza - nelle more di approvazione della proposta di riordino - di dare avvio in tempi brevi all'iter elettorale, al fine di rispettare le modalita' ed i tempi gia' stabiliti nei rispettivi statuti;

  5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere l'avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che, comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi brevi a seguito dell'entrata in vigore della legge di riordino;

  6. Con la presente proposta di legge si e' ritenuto inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operativita' per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della legge regionale n. 34/1994, nonche' una data certa entro...

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