DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2009, n. 49 - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Preambolo Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione), come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 19, e in particolare l'art. 14 della medesima legge regionale n. 53 del 2001;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 'Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale');

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2009;

Visto il parere della I Commissione - Affari istituzionali, espresso nella seduta del 9 luglio 2009;

Visto l'ulteriore parere della Direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n.

691;

Considerato quanto segue:

  1. La disciplina regolamentare attuativa della legge regionale n. 53/2001, oggi contenuta nel regolamento 2 gennaio 2002, n. 4R, richiede di essere modificata per adeguarla alla effettiva dimensione dell'intervento sostitutivo regionale e alle modifiche legislative operate con gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 19.

  2. Gli interventi sostitutivi regionali nel corso degli anni 2001-2008 si sono venuti riducendo nel numero e si sono sempre piu' qualificati come interventi rivolti a risolvere, nelle singole materie, problematiche connesse al compimento di atti obbligatori per legge o ad assicurare la continuita' amministrativa di enti che versano in situazione di crisi, per il sussistere di situazioni che ne pregiudicano il regolare funzionamento, comprese quelle derivanti dalla cessazione a diverso titolo dei soggetti preposti agli organi ordinari; e' pertanto cresciuta l'esigenza di una maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli organi politici e tecnici regionali che, in ciascuna materia, si devono attivare in fase di promozione e di verifica dell'attivita' commissariale in funzione degli atti che devono essere adottati dal Presidente della Giunta regionale, mentre si e' notevolmente ridimensionata l'esigenza di centralizzazione delle medesime attivita'.

  3. E' a tal fine necessario prevedere che il procedimento di nomina dei commissari, fin dalle ordinarie iniziali attivita' di diffida o di preavviso, e la successiva adozione di direttive e di atti di sospensione e di revoca degli incarichi vedano la primaria partecipazione dell'assessore e della direzione generale competenti per materia, e che le connesse fasi tecniche di predisposizione degli atti di nomina, di accertamento dei requisiti per la nomina, di verifica delle attivita' commissariali, di dichiarazione della cessazione dell'attivita' commissariale si svolgano sotto la responsabilita' della direzione generale medesima.

  4. E' opportuno procedere alla semplificazione dei procedimenti, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 53/2001, come modificato dalla legge regionale n. 19/2008, prevedendo:

    1. che al complesso procedimento di costituzione e di gestione amministrativa dell'elenco dei candidati esterni si sostituisca uno strumento piu' semplice, consistente nella raccolta delle disponibilita' manifestate da soggetti esterni, i cui requisiti per la nomina siano valutati e accertati nell'unica occasione effettivamente necessaria della nomina;

    2. che, per l'identificazione dei requisiti di onorabilita', si faccia riferimento ai medesimi requisiti previsti, in via generale, per le nomine della Regione, di cui all'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5;

    3. che non sia piu' prescritto in via generale il preventivo parere dell'Avvocatura regionale sugli schemi di bando di gara, di contratti e convenzioni o di atti transattivi del commissario, potendo, all'occorrenza, prevedersi nell'atto di nomina forme specifiche o semplificate di controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 53/2001.

  5. Ai fini del coordinamento tecnico dei procedimenti di nomina, e' sufficiente prevedere il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione in ordine alle proposte di diffida o di preavviso.

  6. E', tuttavia necessario, che la direzione generale della Presidenza svolga alcune attivita' che per loro natura richiedono di essere svolte unitariamente: acquisizione delle disponibilita' alla nomina da parte di soggetti esterni alla regione; adozione degli atti concernenti le anticipazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 53/2001; predisposizione della relazione al Consiglio regionale;

    predisposizione, ove occorra, degli atti di adeguamento delle attivita' commissariali in corso.

  7. Per il carattere complessivo dell'intervento normativo, e' necessario procedere alla integrale sostituzione del regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001, provvedendo alla sostanziale conferma di precedenti disposizioni, o alla loro modifica parziale, e alla contestuale abrogazione del regolamento n. 4R/2002.

  8. E' accolto il parere della prima commissione consiliare Affari istituzionali ed e' conseguentemente adeguato il testo del regolamento.

    Si approva il seguente regolamento:

    Art. 1

    Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4) 1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei commissari di propria competenza per le quali occorra la previa adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su proposta dell'assessore regionale competente per materia.

  9. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente della Giunta regionale, e' acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione (CTD).

  10. La proposta di diffida o di preavviso indica:

    1. i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario;

    2. l'ente da...

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