LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 21 - Integrazione all'art. 5, della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 concernente: «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009

  1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole 'Unita' Sanitarie Locali' e' aggiunto il seguente periodo 'Ai sub-commissari e' corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario';

  2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole 'Commissari straordinari' sono aggiunte le parole 'e dei sub-commissari'.

  3. All'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti commi:

'3-bis. Non puo' ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi e' stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

3-ter. Le strutture sanitarie private accreditate...

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