Ordinanza emessa il 25 febbraio 2006 dal tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Ciravegna Vincenzo contro Provincia di Cuneo Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Con ricorso depositato in cancelleria il 19 settembre 2005 il dott. Vincenzo Ciravegna, dipendente della Provincia di Cuneo con qualifica di impiegato di livello C3, profilo di agente caccia e pesca, ha impugnato avanti a questo tribunale il provvedimento con cui la datrice di lavoro in data 10 marzo 2001 ha respinto la domanda di trasformazione del rapporto da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale, con orario pari al 50 per cento di quello a tempo pieno, domanda presentata dal medesimo in data 1° marzo 2005 e motivata dall'intenzione di esercitare la professione di avvocato.

Il "part time" e' stato negato dall'Amministrazione sul rilievo che la legge 25 novembre 2003, n. 339, ha sancito l'incompatibilita' tra la posizione di pubblico dipendente, anche in regime di "part time" c.d. ridotto (e cioe' con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno) e l'esercizio della professione di avvocato, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati e facendo in tal modo rivivere i limiti e i divieti di cui art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

L'art. 3 del regio decreto-legge 1578/1933 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore") stabiliva, al comma 2, che l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' incompatibile "con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni (...) ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni".

Dalla suddetta disposizione erano eccettuati, in virtu' del comma 4 dell'art. 3, "i professori e gli assistenti delle universita' e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari della Repubblica" nonche' "gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale pretano la loro opera".

L'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": c.d. legge finanziaria per l'anno 1997) ha abrogato il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati prevista dall'art. 3, comma 3, stabilendo che "le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".

Il successivo comma 57 ha precisato che "il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il richiamato art. 58, comma 1, del 3 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") disponeva che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli artt. 60 ss. del T.U. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro parziale, dell'art. 6, comma 2, del d.P.C.m. 17 marzo 1989 n. 117".

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