Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio di parti e terzi interventori - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. Intervento in giudizio di soggetti estranei al giudizio a quo - Inammissibilita'. Istruzione - Impiego pubblico - Istituti e scuole di istruzione secondaria, licei artistici ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Grappa Rosa ed altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Grappa Rosa ed altri, di Ruggeri Marcello, Bianco Clara Carmela e Quaranta Adele, di Campa Marino, Calo' Fernando e Albanese Luigi Antonio;

Udito nella camera di Consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

    Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni docenti - inseriti nella graduatoria provinciale "B" di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 - per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria nella parte in cui e' riconosciuto ai concorrenti, mediante l'annotazione accanto al loro nominativo delle sigle "N" (Invalido civile) ed "M" (Orfano o vedovo di guerra, per servizio o per lavoro), il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-bis suddetto.

    Il giudice premette che i ricorrenti, asserendo di essere pregiudicati dal riconoscimento della riserva ai concorrenti che occupavano un posto deteriore in graduatoria, avevano chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione dell'art. 8-bis, interpretando la norma nel senso che essa presuppone la disoccupazione dei soggetti facenti parte delle categorie protette, con conseguente inapplicabilita' ai docenti di ruolo della pubblica istruzione. Subordinatamente, avevano eccepito l'illegittimita' costituzionale dello stesso articolo per l'ipotesi che venisse interpretato nel senso di ammettere alla riserva i soggetti privi del requisito della disoccupazione.

    1.1. - Sospesa la graduatoria sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, il giudice remittente, nel soffermarsi sulla rilevanza, argomenta in ordine all'interpretazione ritenuta piu' plausibile sia della legge n. 68 del 1999 che della norma impugnata.

    Il primo presupposto interpretativo e' che le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68 del 1999. Il problema sorge, per le assunzioni tramite procedure selettive, dal rapporto tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della suddetta legge del 1999. Secondo il remittente, l'apparente antinomia e' risolta ritenendo che l'art. 16 non consente il superamento dello stato di disoccupazione, ma si limita a "facultizzare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano diritto per merito di graduatoria", anche a prescindere dallo stato di disoccupazione e anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso, per assolvere all'onere delle assunzioni obbligatorie. A sostegno richiama la giurisprudenza che perviene alla stessa conclusione, pur con argomentazioni diverse. Da' conto, poi, dell'opposto e non condiviso indirizzo giurisprudenziale che, sulla base del suddetto art. 16, ha ritenuto superato il necessario presupposto della disoccupazione per l'operativita' delle quote di riserva.

    Il secondo presupposto interpretativo e' che l'art. 8-bis si riferisce necessariamente al personale gia' occupato, cosi' introducendo una deroga al corretto principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione...

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