Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilita' - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), promossi con ordinanze del 22 ottobre 2004 e del 5 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo per la Calabria sui ricorsi proposti da Marzano Fabrizio ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri e da Care' Ilario contro il Comune di Nardodipace, iscritte ai numeri 36 e 425 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 7 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 22 ottobre 2004 (n. 36 del 2005), il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi per oggetto [...] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico", segnatamente allorche' detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001.

    1.1. - Il giudizio, introdotto nell'anno 2000, nel corso del quale il dubbio e' stato prospettato, ha avuto origine da una causa intentata dagli eredi del titolare di un fondo, oggetto di accessione invertita, contro il Ministero dell'interno, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e il Concordato preventivo IGIEMME, gia' impresa Grandinetti Michele costruzioni s.n.c. (quest'ultima in qualita' di concessionaria per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori), al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza della perdita della proprieta' di un immobile, che, durante il periodo di occupazione disposta in vista della realizzazione di un'opera pubblica, aveva subito una radicale trasformazione, in mancanza di un valido decreto di esproprio.

    1.2. - In punto di rilevanza, osserva il rimettente che il comma 1 dell'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi per oggetto [...] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico", mentre il successivo comma 3 mantiene ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie riguardanti "la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".

    Rileva quindi come la giurisprudenza, nell'affrontare le problematiche di diritto transitorio connesse all'entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni, abbia distinto tra norme di carattere sostanziale e norme di carattere processuale, condivisibilmente ritenendo queste ultime, e quindi anche l'art. 53, applicabili a tutti i giudizi pendenti, pur se introdotti prima dell'entrata in vigore del testo unico stesso: del resto - rileva il rimettente - la predetta norma si salda, ad essi sostituendosi, con l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e con l'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che gia' attribuivano tali controversie al giudice amministrativo. L'applicazione del primo comma dell'art. 53 comporta, pertanto, che la cognizione della controversia dedotta in giudizio - che "verte in ordine alla domanda di riparazione del pregiudizio subito dal privato in conseguenza di un comportamento materiale dell'amministrazione qualificabile come illecito" - spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

    1.3. - In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziche' delle sole controversie aventi per oggetto "gli atti e i provvedimenti", delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, e cioe' in una materia che abbraccia tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ivi compresa la disciplina dell'acquisizione dei beni all'amministrazione a seguito, o per effetto, di procedimenti espropriativi.

    Orbene, le stesse argomentazioni che hanno indotto il giudice delle leggi alla declaratoria di incostituzionalita', nei termini innanzi precisati - e segnatamente l'affermazione secondo cui nei "comportamenti [...] la pubblica amministrazione non esercita nemmeno mediatamente [...] alcun pubblico potere", e che "la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio" non e' sufficiente "perche' si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice "della" pubblica amministrazione, con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione) -, si presterebbero ad operare con riferimento alla devoluzione al giudice amministrativo dei comportamenti della pubblica amministrazione in materia espropriativa, a meno che essi non riguardino progetti in relazione ai quali la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza sia stata pronunziata dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001: e invero in tal caso ben potrebbe l'amministrazione avvalersi del disposto dell'art. 43, comma 1, per il quale "valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni". La previsione di un siffatto potere di dichiarazione "postuma" di pubblica utilita' dell'opera, connotato da evidenti profili di discrezionalita', consentirebbe infatti - nella prospettiva adottata dalla Corte costituzionale con riguardo all'ipotesi, per vero di portata minore, di uso, da parte della pubblica amministrazione, di strumenti intrinsecamente privatistici, in quanto forma di esercizio "mediato" del potere pubblico - di ritenere giustificata l'attribuzione della materia al giudice amministrativo.

    Il medesimo potere, peraltro, differenzierebbe nettamente la fattispecie di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, da quella di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998; il che spiegherebbe anche perche' la Corte nella sentenza n. 204 del 2004 non ritenne di estendere d'ufficio la statuizione di illegittimita' anche a tale ultima norma, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Sottolinea, infine, il rimettente che nel caso dedotto in giudizio la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera e' intervenuta "ben prima del 30 giugno 2003".

    1.4. - Per le ragioni esposte il Tribunale...

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