Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo - Denunciata disparita' di trattamento rispetto...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza del 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sul ricorso proposto da Gioacchino Taormina ed altri contro l'Azienda ospedaliera "Villa Sofia" di Palermo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da alcuni dipendenti nei confronti dell'Azienda ospedaliera "Villa Sofia" di Palermo, datrice di lavoro (nonche' della gestione stralcio della disciolta USL n. 61, dell'Assessorato regionale alla sanita' e della Presidenza della Regione siciliana), per ottenere il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario e di reperibilita' rese negli anni 1991 e 1992 - il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, relative a questioni attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998;

che il giudice a quo, premesso che la controversia al suo esame e' stata proposta dopo la scadenza del termine di decadenza del 15 settembre 2000, in quanto il ricorso introduttivo e' stato notificato il 10 aprile 2003 e depositato il successivo 16 aprile...

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