Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Lombardia - Intervento in giudizio - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. Commercio - Norme della Regione Lombardia - Chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Sanzioni pecuniarie - Denunciato aggravamento della sanzione amminist...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ordinanza del 7 giugno 2005 dal giudice di pace di Milano, sui ricorsi riuniti proposti da F.lli Piazza s.p.a. contro il comune di Cesano Boscone, iscritta al n. 580 del registro delle ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 51, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 giugno 2005, il giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione;

che il rimettente premette di essere stato investito di un ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con cui la F.lli Piazza s.p.a. ha chiesto l'annullamento di un'ordinanza mediante la quale il comune di Cesano Boscone le ha ingiunto di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), correlato all'art. 7 della citata legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004, in quanto la societa' ricorrente - quale esercente l'attivita' di vendita al dettaglio (grande struttura) - non ha osservato la chiusura domenicale dell'esercizio commerciale;

che, successivamente, la medesima societa' ricorrente ha proposto, sempre davanti al giudice di pace di Milano, altre tre opposizioni "in tutto identiche a quella di cui sopra, in quanto relative alla impugnazione di identiche violazioni amministrative ancorche' accertate in tempi successivi". Queste opposizioni sono state tutte riunite dinanzi al giudice di pace rimettente in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT