Ordinanza emessa il 31 dicembre 2005 dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Brahaj Zyla contro Questura di Genova Straniero - Ricongiungimento familiare - Requisiti - Disponibilita' di alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Violazione di diritto fondame...

IL TRIBUNALE

Sentito il legale di parte ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e l'Avvocatura dello Stato; a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che, con il presente ricorso, viene impugnato il provvedimento in data 7 aprile 2005 della Questura di Genova (notificato in data 24 maggio 2004), con il quale e' stato decretato il rigetto della richiesta di carta di soggiorno per motivi di famiglia nei confronti della ricorrente, Brahm Zyla, di nazionalita' kosovara, del proprio marito e dei suoi cinque figli minori;

Rilevato che nel provvedimento impugnato la Questura di Genova, pur dando atto dell'avere la ricorrente esibito un passaporto ordinario rilasciato dalle Autorita' del suo paese evidenziava come non fosse possibile "riesaminare positivamente la richiesta di carta di soggiorno" in quanto, richiamati l'art. 29, terzo comma, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, e legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, poiche' l'alloggio di cui dispone la odierna ricorrente "risulta essere composto da n. 5 vani e mezzo e che, oltre la richiedente, risultano dimorarvi il marito e i cinque figli minori", da cio' conseguiva che esso non era "rientrante nei parametri minimi previsti per ospitare sette persone";

Rilevato che, sulla base di quanto esposto in ricorso, la ricorrente si trovava in Italia dal 1995, avendo ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito delle vicende belliche che avevano colpito la sua terra, ed aveva dapprima locato e poi acquistato l'abitazione di via Piombelli n. 10/4, ove attualmente viveva con i propri familiari;

Rilevato che, con specifico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente si doleva del fatto che non era stato indicato in modo compiuto quale legge regionale contenesse i parametri che l'amministrazione asseriva essere non rispettati dall'abitazione in questione, e comunque lamentava il fatto che, in assenza di una legge regionale specifica, l'amministrazione tendesse ad applicarne una in materia di "edilizia residenziale pubblica", verosimilmente la legge regionale 23 aprile 1982, n. 22, dalla quale venivano estrapolati criteri che nulla avevano a che spartire "con quelli indicati dal legislatore";

Rilevato, infatti, che secondo la ricorrente, l'improprio e reiterato richiamo "utilizzato dall'amministrazione per negare rilasci di permessi per motivi di soggiorno o nulla osta a ricongiungimenti", deve considerarsi superato "dalla sussistenza del requisito dell'idoneita' igienico sanitaria attestato dalla ASL competente", come chiarito, in materia di rilascio di carte di soggiorno, dall'art. 16, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 394/1999 (e in materia di visti di ingresso dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999) con la precisazione che tale disposizione, dopo avere richiesto la disponibilita' di un alloggio a norma dell'art. 29, comma 3, lett. a) del testo unico, precisava che l'interessato doveva produrre "l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico, ovvero il certificato di idoneita' rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio", documentazione quest'ultima allegata all'istanza;

Rilevato che, in ogni caso, il provvedimento impugnato proprio per il fatto di fare riferimento ai parametri della Legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (richiamata, sulla base di quanto sostenuto dalla ricorrente, "dal solo regolamento fonte normativa di rango inferiore, ed in alternativa ad altro requisito nel caso di specie rispettato), appariva violare i precetti costituzionali e, in particolare, l'art. 97 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialita' dell'azione amministrativa.

Rilevato, inoltre che, secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe violato molte disposizioni di convenzioni internazionali, tra le quali: a) l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, e della carenza assoluto di motivazione, con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, posto che l'autorita' pubblica puo' interferire nell'esercizio di tale diritto solo in forza di ingerenze "qualificate", vale a dire previste dalla legge, rispondenti ad esigenze collegate alla sicurezza pubblica, al benessere economico, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui, e comunque "necessarie in una societa' democratica";

Rilevato, in proposito, che la ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo la quale ha piu' volte affermato che, al fine di...

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