Ordinanza emessa il 31 dicembre 2005 dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Carrion Castillo Mariana De Jesus contro Questura di Genova Straniero - Ricongiungimento familiare - Requisiti - Disponibilita' di alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Violazi...

IL TRIBUNALE

Sentito il legale di parte ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e l'Avvocatura dello Stato che ne ha chiesto il rigetto; a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede; ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che, con il presente ricorso, viene impugnato il provvedimento in data 25 febbraio 2005 della Questura di Genova (notificato in data 5 maggio 2005), con il quale e' stato decretato il diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare richiesto dalla ricorrente, Carrion Castillo Mariana De Jesus, di nazionalita' ecuadoriana, nei riguardi del proprio figlio minore;

Rilevato che nel provvedimento impugnato la Questura di Genova, dato atto del fatto che l'abitazione della ricorrente, sita in Genova, via dei Raggio n. 5/2, era occupata dalla richiedente, da un figlio e dal coniuge, evidenziava come non fosse possibile concedere il richiesto provvedimento in quanto, alla luce dell'art. 29, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, e della legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'unita' immobiliare sopra precisata "non rientra nei parametri minimi previsti per ospitare la persona invitata";

Rilevato che, sulla base di quanto esposto in ricorso, la ricorrente risulta titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, avendo sposato in data 13 aprile 2003 un cittadino italiano, con il quale essa conviveva unitamente al figlio primogenito Vejo Carrion Fabrizio, con la precisazione che la casa coniugale, appunto sito in Genova, via dei Raggio n. 5/2, era stata acquistata dalla ricorrente e dal di lei marito prima del matrimonio;

Rilevato che, con specifico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente si doleva del fatto che la legge regionale invocata nel provvedimento di diniego (vale a dire la l.r. 23 aprile 1982, n. 22) riguardava la materia della "edilizia residenziale pubblica", con la conseguenza che da essa venivano estrapolati criteri che nulla avevano a che spartire "con quelli indicati dal legislatore";

Rilevato, ancora, che secondo la ricorrente, l'improprio richiamo alla legge regionale, utilizzato dall'amministrazione per negare rilasci di permessi per motivi di soggiorno o nulla osta a ricongiungimenti, deve considerarsi superato dalla sussistenza del requisito dell'idoneita' igienico sanitaria attestato dalla ASL competente", come previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 394/1999;

Rilevato, inoltre che, secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe violato molte disposizioni di convenzioni internazionali, tra le quali: a) l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, e della carenza assoluta di motivazione, con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, posto che l'autorita' pubblica puo' interferire nell'esercizio di tale diritto solo in forza di ingerenze "qualificate", vale a dire previste dalla legge, rispondenti ad esigenze collegate alla sicurezza pubblica, al benessere economico, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui, e comunque "necessarie in una societa' democratica";

Rilevato, in proposito, che la ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo la quale ha piu' volte affermato che, al fine di evitare la violazione dell'art. 8, la misura di allontanamento puo' essere disposta solo...

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