Ordinanza emessa il 24 gennaio 2006 dal tribunale di Verbania nel procedimento civile vertente tra De Longis Assunta contro Banca Intesa BCI S.p.A. Procedimento civile - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento davanti al Tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza ...

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 22 novembre 2005, nella causa civile n. 774/2005 RG promossa da Assunta De Longis con avv. G. Violini, S. Paganessi, del Foro di Verbania, e M.L. Savasta Fiore, del Foro di Torino;

Contro Banca Intesa BCI S.p.A., con avv. G. Longo Domi, del Foro di Verbania, e V. Tavormina, del Foro di Milano, avente ad oggetto controversia in materia di intermediazione mobiliare disciplinata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che con atto di citazione notificato il 5 aprile 2005, Assunta De Longis, correntista di Banca Intesa S.p.A., premettendo di aver sottoscritto con tale Istituto, il 3 ottobre 2002, contratto di mandato all'acquisto di obbligazioni Cirio per 15.000,00 euro e di aver ricevuto comunicazione, in data 11 dicembre 2002, del mancato rimborso dei titoli, lamentava violazione degli artt. 21 e 26 TUIF (per mancata acquisizione di informazioni sul prodotto acquistato e sulle qualita' del cliente); violazione degli artt. 28 e 29 Regolamento Consob 1° luglio 1998 (per mancata consegna della documentazione sui rischi generali e sui rischi specifici dell'operazione; per l'inadeguatezza in genere dell'investimento) e violazione delle norme sul mandato (rendicontazione periodica omessa); quindi, la De Longis chiedeva l'annullamento del contratto per vizio del proprio consenso (errore cagionato dalla banca, essenziale e facilmente riconoscibile); la nullita' dello stesso, per contrasto con norme imperative, quali erano da intendersi quelle del TUIF; in ogni caso, la condanna della banca al risarcimento del danno cagionatole e pari al prezzo di acquisto dei titoli;

con comparsa di costituzione notificata il 20 giugno 2005, Banca Intesa concludeva per il rigetto delle domande attrici assumendo che: alla data dell'ordine d'acquisto oggetto di causa non si disponeva di dati dai quali desumere il dissesto del gruppo Cirio (ed invero, solo nel gennaio 2003 la Consob aveva impugnato il bilancio al 31 dicembre 2001 nel quale le posizioni debitorie erano state occultate); la Banca aveva osservato gli obblighi di informazione, diligenza e correttezza imposti dalle norme citate dalla controparte (gia' il contratto "quadro" di negoziazione risalente al 16 aprile 1992 conteneva sia la richiesta di informazioni sulla situazione finanziaria della cliente e sui suoi obiettivi d'investimento sia le informazioni sui rischi generali degli strumenti finanziari, al pari del nuovo testo di contratto del 2 maggio 1998; il capitale che il 3 ottobre 2002 la De Longis aveva intenzione di investire in strumenti finanziari era di 230.000,00 euro e...

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