Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Toscana - Servizio sanitario regionale - Incarichi di direzione delle strutture organizzative - Regime di esclusivita' del rapporto di lavoro per tutta la durata dell'incarico - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con norma statale ??di princ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 recante "Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative"; degli artt. 2, comma 1, lettera b), e 8, commi 3 e 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale); degli artt. 59 e 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario nazionale), e dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalita' per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali), promossi dalla Regione Toscana con un ricorso e dal Presidente del Consiglio dei ministri con n. 4 ricorsi, notificati rispettivamente il 21 luglio 2004, il 29 dicembre 2004, il 25 febbraio 2005, il 6 e il 16 maggio 2005, depositati in cancelleria, il primo, il 29 luglio 2004, gli altri, l'8 gennaio 2005, il 7 marzo 2005, il 16 e il 24 maggio 2005 ed iscritti al n. 74 del registro ricorsi 2004 ed ai nn. 4, 30, 53 e 64 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso (reg. ric. n. 74 del 2004) notificato il 21 luglio 2004 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 29, la Regione Toscana ha proposto questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' al principio di leale cooperazione - dell'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

    1.1.- La censurata disposizione ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), "concernente l'esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario" (disposizione, quest'ultima, introdotta dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"), cosi' cancellando "il principio della irreversibilita' che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari".

    Alla stregua, difatti, dell'impugnata disposizione e' stata prevista, per tutti i dirigenti sanitari pubblici, "la possibilita' di scegliere entro il 30 novembre di ogni anno se optare per il rapporto di lavoro esclusivo o meno con il Servizio sanitario, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo", essendo stata accordata tale facolta' di scelta "sia agli assunti dopo il 31 dicembre 1998" (assoggettati al rapporto esclusivo dal citato d.lgs. n. 229 del 1999), "sia a coloro che, gia' in servizio al 31 dicembre 1998, avevano a suo tempo effettuato l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo". In tal modo - secondo la ricorrente - il predetto art. 2-septies, comma 1, avrebbe dato vita ad una "previsione che incide pesantemente sull'organizzazione sanitaria", stabilendo segnatamente "che, anche dopo l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo, i dirigenti possono continuare a dirigere le strutture aziendali semplici e complesse".

    Di qui, dunque, l'ipotizzata illegittimita' costituzionale della norma de qua "nella parte in cui dispone che la non esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".

    Viene dedotta, in primo luogo, la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    Quanto, in particolare, al primo di tali parametri, la ricorrente evidenzia come la materia disciplinata dalla disposizione impugnata rientri tra quelle oggetto di legislazione regionale. Non concernendo, infatti, la competenza dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, "l'ordinamento ed anche l'organizzazione degli enti non statali e non nazionali", dovrebbe escludersi l'esistenza di un titolo che abiliti l'intervento statale nella disciplina delle aziende sanitarie, atteso che le stesse, "quale che sia la qualificazione giuridica" loro propria, di certo "non sono enti nazionali".

    Ne', d'altra parte, prosegue la ricorrente, potrebbe ignorarsi il fatto che la competenza legislativa regionale si giustifica, nel caso di specie, "anche sotto il profilo della tutela della salute" (materia "ripartita" tra Stato e Regioni), essendo innegabile l'incidenza che esercita sull'erogazione del servizio sanitario la facolta' di scelta prevista dalla norma impugnata, considerato "che il personale che opta per il lavoro non esclusivo dedica minor tempo al lavoro all'interno della struttura".

    Quanto, invece, all'art. 118 della Costituzione, deve escludersi che lo stesso possa integrare un adeguato fondamento costituzionale della norma impugnata, in quanto, anche a voler ritenere che ricorrano nella specie i presupposti per uno spostamento della potesta' legislativa dal livello regionale a quello statale, in ragione della necessita' di soddisfare esigenze amministrative di carattere unitario, l'adozione della norma impugnata non risulta preceduta da alcuna intesa con le Regioni.

    Viene dedotta, inoltre, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e del principio di leale cooperazione.

    Evidenzia in proposito la ricorrente come la disposizione impugnata non fosse contenuta nell'originario testo del decreto-legge n. 81 del 2004, bensi' inserita dalla legge di conversione n. 138 del 2004, in relazione alla quale, oltretutto, il Governo ebbe a porre la questione di fiducia, di talche' "l'iter seguito non ha consentito un adeguato coinvolgimento delle Regioni".

    In particolare, la ricorrente si duole del fatto che sia stato escluso l'intervento della Conferenza Stato-Regioni, cioe' a dire lo "strumento essenziale per la leale cooperazione, che trova il suo fondamento nell'art. 5 Cost." (sono richiamate le sentenze n. 408 del 1998 e n. 373 del 1997).

    Si deduce, infine, che la norma censurata sia "in contrasto con l'impianto sostanziale dell'art. 117 Cost.", giacche' l'intervento legislativo statale esercita "un'incidenza diretta su materie spettanti al legislatore regionale", e quindi "dovrebbe seguire e rispettare un intervento di codecisione paritaria con le Regioni".

    Cio', in particolare, emergerebbe, secondo la ricorrente, dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla stregua del quale e' stabilito che "la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata con i rappresentanti delle autonomie territoriali, debba esprimere un parere ad efficacia rinforzata su tutti i progetti di legge riguardanti materie di legislazione concorrente e l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali".

    1.2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 10 agosto 2004, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Regione Toscana.

    Deduce, innanzi tutto, l'Avvocatura generale che la disposizione impugnata incide sulla "tutela della salute", materia che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e nella quale il primo puo', quindi, "dettare norme di principio", alle quali e' certamente ascrivibile quella oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalita'.

    Inoltre, secondo la difesa erariale, "mirando la disposizione adottata ad introdurre misure atte a fronteggiare situazioni di pericolo nella salute pubblica", la competenza legislativa statale sarebbe giustificata anche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, "che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", diritto qui da identificare in quello "fondamentale" alla tutela della salute (e' richiamata la sentenza n. 282 del 2002).

    Nega, infine, l'Avvocatura dello...

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