Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del centro interdipartimentale di ricerca in farmacoeconomia e farmacoutilizzazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2, lettera i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle universita';

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191;

Visti i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e' stato approvato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 105, della stessa che dispone che le universita', a decorrere dall'anno 2005, adottino, tra l'altro, programmi triennali del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e che i predetti programmi saranno valutati dal M.I.U.R. ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 1 dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al sopracitato art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati dalle universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;

Vista la delibera del senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 45 del 24 marzo 2005;

Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il M.I.U.R. ha valutato positivamente, per l'anno 2005, la programmazione formulata da questa universita';

Visto il decreto direttoriale n. 2195 del 29 novembre 2005 con il quale l'amministrazione, per i motivi ivi esplicitati, ha autorizzato l'avvio, tra l'altro, dell'iter amministrativo finalizzato all'attivazione del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca in farmacoeconomia e farmacoutilizzazione;

Vista la nota prot. n. 91572 del 2 dicembre 2005, inoltrata da questa universita', in applicazione del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/01, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. DFP/7774/06/1.2.3.2 del 16 febbraio 2006, assunta al protocollo di questa amministrazione il 21 marzo 2006 con n. 31454, con la quale la suddetta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunica di non avere, allo stato, personale da assegnare per le esigenze segnalate dall'universita';

Vista altresi' la nota prot. n. 94953 del 14 dicembre 2005 con la quale questa universita' ha provveduto anche ad effettuare la relativa mobilita' interuniversitaria in applicazione dell'art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, come sostituito dall'art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;

Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito negativo;

Vista la nota prot. n. 1827 del 21 dicembre 2005 con cui il M.I.U.R. ha dato disposizioni alle universita' in merito all'utilizzazione dei punti organico 2005 non completamente impegnati nel predetto anno;

Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 - Legge finanziaria 2006;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6, che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l'art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione alla unicita' del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e 31 luglio...

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