Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 14 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'Art. 1

  1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e' sostituita dalla seguente:

    a) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle societa' cooperative e sui loro consorzi, sugli enti mutualistici, sui gruppi cooperativi di cui all'Art. 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), sulle societa' di mutuo soccorso, sui consorzi agrari e sulle banche di credito cooperativo;

    .

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 2

  2. L'Art. 2 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Caratteri degli enti cooperativi). - 1. Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico.

    2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, i consorzi agrari e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all'Art. 2517 del codice civile sono parificati, qualora perseguano lo scopo di cui al comma 1, alle societa' cooperative.

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    Art. 3.

    Sostituzione dell'Art. 3

  3. L'Art. 3 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 3 (Regime delle iscrizioni). - 1. Gli enti cooperativi di cui all'Art. 2, legalmente costituiti ed aventi la propria sede legale nel territorio della regione, chiedono l'iscrizione nell'apposito registro regionale degli enti cooperativi, istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione, di seguito denominata struttura competente.

    2. Il registro di cui al comma 1 si compone di due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'Art. 2512 del codice civile e le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente. Tali sezioni si suddividono, in relazione alla diversa natura e attivita' delle cooperative, nelle seguenti categorie:

    a) cooperative di produzione e lavoro;

    b) cooperative di lavoro agricolo;

    c) cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;

    d) cooperative edilizie di abitazione;

    e) cooperative della pesca;

    f) cooperative di consumo;

    g) cooperative di dettaglianti;

    h) cooperative di trasporto;

    i) consorzi cooperativi;

    j) consorzi agrari;

    k) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

    l) altre cooperative.

    3. La sezione delle cooperative a mutualita' prevalente e' suddivisa nelle ulteriori seguenti categorie:

    a) cooperative sociali;

    b) banche di credito cooperativo.

    4. Le cooperative sociali, oltre che nella categoria per loro specificatamente prevista, sono inserite anche in quella cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta.

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    Art. 4.

    Sostituzione dell'Art. 4

  4. L'Art. 4 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 4 (Effetti dell'iscrizione). - 1. L'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto quella all'albo delle societa' cooperative di cui agli articoli 15 e 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), e agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e ne determina i medesimi effetti.».

    Art. 5.

    Sostituzione dell'Art. 5

    1. L'Art. 5 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 5 (Modalita' per l'iscrizione nel registro - Diniego e ricorso). - 1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese.

    2. Nella domanda di iscrizione, gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'Art. 3, commi 2 e 3, allegando la documentazione necessaria ad attestare quanto indicato.

    3. I competenti uffici del registro delle imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, inoltrano la stessa alla struttura competente, previa verifica della sua completezza formale.

    4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione dell'ente cooperativo.

    5. In caso di documentazione incompleta o irregolare, la struttura competente puo' richiedere all'ente cooperativo la relativa integrazione o regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4.

    6. Se la documentazione incompleta non e' integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 5, il dirigente della struttura competente, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualita' prevalente, provvedendo all'iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito ovvero, se difettano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, nega l'iscrizione nel registro.

    7. I provvedimenti di cui al comma 6 sono comunicati all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro adozione.

    8. Avverso i provvedimenti di cui al comma 6, e' ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

    9. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'Art. 10, decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

    10. A ciascun ente cooperativo e' attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

    11. Il numero di iscrizione e' reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese e deve essere indicato dall'ente cooperativo nei propri atti e nella propria corrispondenza.

    12. La Regione stipula apposita convenzione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales per la disciplina dei rapporti derivanti dall'attivita' svolta dai competenti uffici del registro delle imprese.

    .

    Art. 6.

    Abrogazione dell'Art. 6

  5. L'Art. 6 della legge regionale n. 27/1998 e' abrogato.

    Art. 7.

    Sostituzione dell'Art. 7

  6. L'Art. 7 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 7 (Comunicazioni). - 1. I competenti uffici del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero delle attivita' produttive delle annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti e l'espletamento dell'attivita' di vigilanza di cui al capo terzo, rendono disponibile alla struttura competente ogni documentazione in loro possesso relativa agli enti cooperativi di cui all'Art. 2.

    2. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'Art. 2188 del codice civile), sono tenuti, entro trenta giorni dall'adozione dei relativi atti, a comunicare direttamente alla struttura competente la seguente documentazione:

    a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;

    b) le cariche sociali e le relative variazioni;

    c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

    3. Gli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all'Art. 2512, comma secondo, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli amministratori, al momento del deposito del medesimo, devono documentare nella nota integrativa che nell'ente permane la condizione di mutualita' prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

    4. La struttura competente, sulla base della documentazione depositata ogni anno dall'ente cooperativo, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 18-bis e delle risultanze dell'attivita' di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni ed in una delle categorie di cui all'Art. 3, commi 2 e 3.

    5. Gli enti cooperativi che perdono il requisito della prevalenza sono iscritti, a cura della struttura competente, nella sezione degli enti privi di tale requisito; di tale variazione e' data comunicazione all'ente cooperativo.

    6. In qualsiasi momento, la struttura competente puo' richiedere, qualora se ne ravvisi l'opportunita', agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all'Art. 5, comma 2, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.

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    Art. 8.

    Modificazione all'Art. 8

  7. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituita dalla seguente:

    c) nell'ipotesi di cui all'Art. 19, comma 1, lettera a), e comma 5.

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    Art. 9.

    Modificazioni all'Art. 9

  8. Prima del comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale n. 27/1998 e' inserito il seguente:

    1. La pubblicita' dei dati del registro e' resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.

    .

  9. Al comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attivita' produttive».

    Art. 10.

    Modificazione all'Art. 10

  10. Il numero 4) della...

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