Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita).

Capo I Disposizioni generali e censimento delle organizzazioni
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del

15 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'Art. 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita) ed in particolare gli articoli 13, comma 4, e 15, comma 3, lettera i), che rimandano a regolamento la definizione delle modalita' ed i criteri per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale previsto dalla legge stessa, nonche' la definizione delle procedure per l'impiego del volontariato ai fini dell'applicazione dei benefici di legge e per la gestione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 8 del 9 gennaio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale Giunta regionale-enti locali;

Acquisito il parere favorevole della Sesta commissione consiliare espresso nella seduta dell'8 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 febbraio 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 128 del 27 febbraio 2006 che approva il regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. In attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), il presente regolamento disciplina:

    1. il censimento delle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 67/2003, nonche' le ipotesi di cancellazione dall'elenco medesimo;

    2. le modalita' di collaborazione tra le istituzioni del sistema regionale di protezione civile e le organizzazioni;

    3. il procedimento per l'applicazione dei benefici conseguenti all'impiego dei volontari delle organizzazioni;

    4. le modalita' di partecipazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) e di altri soggetti diversi dalle organizzazioni alle attivita' di protezione civile nell'ambito del territorio regionale.

    Art. 2.

    Finalita' del censimento

  2. Il censimento delle organizzazioni e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale, di seguito denominato elenco, hanno le seguenti finalita':

    1. individuare le risorse operative e professionali del volontariato toscano funzionali alla gestione delle attivita' di protezione civile nel corso o in previsione di una situazione di emergenza;

    2. favorire il coordinamento delle risorse tra loro e con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell'emergenza;

    3. verificare le esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale in termini di professionalita' e mezzi, per indirizzare l'attivita' di promozione del sistema medesimo da parte della Regione e degli enti locali;

    4. individuare le sezioni operative delle organizzazioni di volontariato definite ai sensi del comma 2.

  3. Ai fini del presente regolamento, si definiscono sezioni operative le strutture organizzative dedicate ordinariamente all'esercizio di attivita' di protezione civile e che, in base alle disposizioni interne dell'organizzazione medesima, sono dotate di autonomia di attivazione e gestione per gli interventi di protezione civile.

    Art. 3.

    Dati oggetto del censimento

  4. Il censimento evidenzia per ciascuna delle organizzazioni:

    1. le sezioni operative, le unita' di intervento attivabili per ciascuna sezione e la loro capacita' tecnico-operativa;

    2. il settore di intervento nel quale ciascuna sezione opera;

    3. l'ambito territoriale prevalente di operativita';

    4. i rischi compresi nella copertura assicurativa per l'attivita' di protezione civile ed i relativi massimali;

    5. le condizioni di sicurezza assicurate ai volontari, tra cui, in particolare, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l'eventuale verifica dell'idoneita' fisica alle attivita' da svolgere ove prevista dalle disposizioni vigenti e le iniziative di formazione;

    6. i rapporti convenzionali in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attivita' di protezione civile, di antincendio boschivo o di altre attivita' ad esse connesse.

  5. Qualora le sezioni operative siano localizzate nell'ambito dello stesso comune, il censimento evidenzia un'unica sezione di riferimento per l'intero ambito comunale.

  6. Le organizzazioni che hanno rapporti convenzionali con le aziende unita' sanitarie locali (aziende USL) per il servizio di trasporto sanitario forniscono solo i dati relativi alle risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle oggetto di convenzione con le aziende USL.

  7. Le organizzazioni che hanno rapporti convenzionali con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi ai sensi dell'Art. 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), forniscono solo i dati informativi ulteriori rispetto a quelli gia' in possesso della Regione e contenuti nell'archivio previsto dal piano antincendi boschivi regionale.

    Capo II Elenco delle organizzazioni

    Art. 4.

    Requisiti per l'inserimento nell'elenco

  8. Sono inserite nell'elenco, previa presentazione della domanda di cui all'Art. 7, le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) che:

    1. esercitano ordinariamente attivita' di protezione civile tramite una o piu' sezioni operative;

    2. sono titolari, per lo svolgimento dell'attivita' di protezione civile, di polizza assicurativa conforme a quanto previsto dall'Art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

    3. ...

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