Ordinanza emessa il 31 dicembre 2005 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta da Erede Gino Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative - Affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semiliberta' - Divieto di concessione per piu' di una volta ai condannati, recidivi reiterat...

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza in procedimento di sorveglianza, a scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 29 dicembre 2005;

Visti ed esaminati gli atti relativi al procedimento di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale promosso in seguito ad istanza avanzata da Erede Gino, nato a Livorno il 14 dicembre 1933, residente in Livorno, via G. Garibaldi, 309;

Rilevato che l'istanza e' relativa all'esecuzione della pena complessiva di anni 1, mesi 2 e giorni 28 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso il 9 giugno 2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ed e' stata trasmessa dalla stessa Procura con riferimento alla procedura esecutiva n. 223/2002 r.e.s.;

Verificata la regolarita' delle comunicazioni e notificazioni di rito.

O s s e r v a

  1. - Erede Gino, con istanza pervenuta nella Cancelleria di questo Tribunale il 7 luglio 2005, ha chiesto l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione della pena indicata in epigrafe, sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p., inflittagli per tre reati di furto aggravato commessi il 18 novembre 1993, il 9 agosto 1997 ed il 27 ottobre 1999. Con una delle sentenze assorbite nel provvedimento di cumulo della cui esecuzione si tratta - emessa dal Tribunale di Pisa il 22 giugno 2000 - e' stata applicata al prevenuto l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale.

    Dall'esame degli atti acquisiti mediante l'istruttoria svolta sul caso risulta che l'interessato e' persona che ha commesso vari reati contro il patrimonio (prevalentemente furti) riportando condanne con sentenze passate in giudicato, in relazione ad alcune delle quali ha beneficiato della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposto con ordinanza di questo Tribunale del 3 ottobre 2000 (cui hanno fatto seguito provvedimenti di prosecuzione per titoli sopravvenuti), terminato con esito positivo, come si evince dalla declaratoria di estinzione della pena detentiva pronunciata il 19 febbraio 2003. Non vi sono sentenze di condanna passate in giudicato per fatti commessi successivamente a tale data. Attualmente il soggetto sembra integrato nel contesto socio-familiare di riferimento, vive della propria pensione ed appare maggiormente consapevole delle proprie responsabilita' e degli errori commessi, come risulta dalla relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Livorno del 23 dicembre 2005.

  2. - Nel periodo di tempo che intercorre tra la data di presentazione dell'istanza de qua e la riserva di decisione formulata all'esito dell'odierna udienza e' stata approvata definitivamente la legge 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore l'8 dicembre 2005. Com'e' noto, si tratta di legge che contiene fra l'altro, rilevanti modifiche alla legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario con l'effetto di rendere piu' difficile l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale (c.d. recidiva reiterata), sia pure con il temperamento di una riformulazione della recidiva che ne delimita l'ambito ai soli delitti non colposi. Dispone, in particolare, il comma 7-bis - inserito, appunto, dall'art. 7 della legge n. 251/2005 - dell'art. 58-quater della legge sull'ordinamento penitenziario che "l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale".

    L'applicazione di tale nuova disposizione rileva nel caso di specie atteso che l'interessato, ritenuto, come gia' detto, recidivo reiterato, ha gia' fruito, per altre precedenti esecuzioni, della misura dell'affidamento in prova al...

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