Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di attivo - Patrocinio a spese dello Stato - Spese ed onorari al curatore - Mancata inclusione tra le spese anticipate dall'Erario - Disparita' di trattamento con tutti gli altri ausiliari del giudice che prestano la propria opera a ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso con ordinanza dell'11 maggio 2005 dal Tribunale di Palermo, sul reclamo proposto da Reina Roberta n.q. di curatore del fallimento Baby Market s.n.c., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 31 maggio 2005, il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e in relazione all'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

    Riferisce il rimettente che, con ricorso depositato in data 29 aprile 2005, 1'avv. Roberta Reina, curatore del fallimento della Baby Market, societa' in nome collettivo, aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, il saldo del compenso a lei spettante.

    La reclamante affermava che, in caso di incapienza della procedura, il compenso del curatore dovrebbe essere posto a carico dell'Erario, dovendosi ritenere il curatore "ausiliario del giudice", e, quindi, compreso fra i soggetti beneficiari della disposizione di cui al citato art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre, in caso contrario, la norma sarebbe in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione e con l'art. 39 del regio decreto n. 267 del 1942, che affermerebbe il principio della remunerativita' dell'incarico in oggetto.

    Quanto alla rilevanza della questione sollevata, afferma il giudice a quo che l'art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che sono a carico dell'Erario, e quindi da questo anticipati, le spese ed i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari, senza dettare disposizioni circa la sorte dei compensi ai curatori che abbiano prestato la propria attivita' nell'ambito di procedure c.d. incapienti.

    Secondo il rimettente, un'interpretazione estensiva della norma citata, che porti a ricondurre la figura del curatore nell'alveo del concetto di "ausiliario del giudice" non sarebbe percorribile, atteso che quella del curatore e' figura del tutto peculiare, poiche' quest'ultimo e' titolare di specifici poteri e doveri - in ragione dell'eccezionalita' della procedura fallimentare - di cui tutti gli altri ausiliari del giudice sono privi. Nel caso di specie il curatore, pur avendo ottenuto la liquidazione dell'intero compenso dovuto per l'attivita' svolta, ha percepito solo parte degli onorari, non trovandosi nell'attivo fallimentare denaro sufficiente per pagare tutto l'importo.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva il Tribunale che la Corte costituzionale, piu' volte interpellata sul punto, si e' sempre pronunciata nel senso della non fondatezza o della inammissibilita' delle questioni proposte, richiamandosi ad un principio di "rotazione degli incarichi" (per cui la mancata corresponsione del compenso in caso di procedura priva di fondi sarebbe compensata dalla remunerativita' di altri incarichi), alla non obbligatorieta' dell'accettazione della funzione, alla impossibilita' di riconoscere alla prestazione svolta il carattere di "lavoro", tutelato dall'art. 36 della Costituzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT