Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Prestazioni pensionistiche a carico dell'INPDAP - Recupero dell'indebito previdenziale - Mancata applicazione della soglia reddituale prevista per l'indebito previdenziale erogato dall'I.N.P.S. - Denunciata disparita' di trattamento - Inidoneita' del tertium comparationis -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza dell'11 aprile 2005 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul ricorso proposto da Carla Lanza contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), iscritta al n. 515 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con ordinanza dell'11 aprile 2005, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sotto il profilo che tale normativa, dettando una nuova disciplina dell'indebito previdenziale erogato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), come tale non applicabile anche ai trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe;

che la questione e' stata sollevata nel giudizio promosso dalla titolare di un trattamento pensionistico erogato dall'INPDAP, la quale, premesso che l'Istituto le aveva comunicato l'esistenza di un indebito in data 26 aprile 2003, ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale al suo integrale recupero senza la riduzione prevista dal citato art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001 sugli importi maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000;

che l'INPDAP...

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