Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizioni speciali - Contenzioso tributario - Giudice tributario - Vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio - Autorizzazione in deroga - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Insufficiente e illogica ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 15 giugno 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sul ricorso proposto da Eugenio Marcenaro contro il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 15 giugno 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria - in un procedimento promosso da un componente della Commissione tributaria provinciale di Genova nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della Commissione tributaria provinciale di Genova - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 108, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio;

che il giudice a quo riferisce che il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sull'istanza intesa ad ottenere, in deroga al censurato art. 7, lettera f), del decreto legislativo n. 545 del 1992, l'autorizzazione a mantenere la residenza anagrafica in regione diversa da quella in cui si trova la predetta Commissione tributaria;

che, in punto di rilevanza delle sollevate questioni, il rimettente premette di essere investito del giudizio cautelare sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ed afferma che l'esito di tale giudizio dipende dalla risoluzione delle questioni stesse;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva preliminarmente che la mancata previsione, da parte della norma denunciata, di una deroga al predetto "vincolo della residenza anagrafica" comporta un "vuoto normativo" che non sarebbe colmabile attraverso l'interpretazione analogica;

che il rimettente formula tre questioni di costituzionalita', che sarebbero relative, le prime due, all'interesse pubblico "alla migliore funzionalita' dell'organo giudicante", la terza, allo "status soggettivo del singolo giudice";

che, con la...

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