Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per

l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado

  1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'Art. 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 23 giugno 1966, n. 1330, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.

    Art. 2.

    Modalita' di rilascio delle concessioni

  2. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalita' di rilascio delle concessioni di cui all'Art. 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformita' alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

    1. armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalita' di indirizzare lo sviluppo delle attivita' che insistono sulla laguna, componendo le conflittualita' tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della...

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