Disposizioni regolamentari di attuazione dell'Art. 156-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tentino-Alto Adige

n. 9 del 28 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'Art. 156-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, (Ordinamento urbanistico provinciale e tutela del territorio);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2812 di data 22 dicembre 2005 recante: Disposizioni regolamentari di attuazione dell'Art. 156 bis della legge provinciale (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione di piani urbanistici ai sensi dell'Art. 31 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del

territorio).

  1. La valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani regolatori generali o delle loro varianti ai sensi dell'Art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) si' svolge in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal predetto Art. 31 della medesima legge provinciale n. 22 del 1991 e dalle disposizioni attuative stabilite dal presente articolo, anche in deroga alle sequenze procedurali previste dagli articoli 31, 40, 41 e 42 della citata legge provinciale n. 22 del 1991.

  2. Nell'ambito degli adempimenti previsti dagli articoli 40, comma 4, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, il servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio trasmette il piano regolatore generale o la sua variante all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'attivazione della fase istruttoria finalizzata all'espressione del parere del comitato provinciale per l'ambiente. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'Art. 31 della legge provinciale n. 22 del 1991, il parere del Comitato e' reso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Agenzia, del piano o della sua variante, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'Art. 5...

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