Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto

n. 27 del 21 marzo 2006)

Il CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga il seguente regolamento:

Art. 1. Modifica del titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica

industriale locale»

  1. Il titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale» e' cosi' sostituito: «Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale

    Art. 2. Modifica all'Art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica

    industriale locale»

  2. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 dopo la parola «promuove» sono inserite le seguenti parole: «tenendo conto del principio di concertazione».

  3. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, dopo le parole «distretti produttivi» sono inserite le seguenti parole: «e delle altre forme di aggregazione produttiva».

    Art. 3. Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica

    industriale locale»

  4. L'Art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e' cosi' sostituito:

    Art. 2 (Definizioni). - 1. Il distretto produttivo e' espressione della capacita' di imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e degli altri soggetti di cui all'Art. 4 di sviluppare una progettualita' strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformita' agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

    2. Il metadistretto e' un distretto produttivo che presenta, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando strumento strategico per Ieconomia della regione.

    3. L'aggregazione di filiera o di settore e' espressione della capacita' di un insieme di imprese di sviluppare una progettualita' strategica comune. L'aggregazione richiede una intesa, tra imprese, in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore produttivi.

    4. Il numero delle imprese che aderiscono ad un patto distrettuale o metadistrettuale, non puo' essere superiore al trenta per cento del numero complessivo delle imprese di cui al comma 3, se aderenti ad un solo patto di sviluppo distrettuale o metadisirettuale, al cinquanta per cento se a due o piu' patti.

    .

    Art. 4. Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica

    industriale locale»

  5. L'Art. 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e' cosi' sostituito:

    Art. 3 (Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali). 1. Ai fini della eligibilita' a distretto un sistema produttivo locale e' rilevante quando:

    a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera, non inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille. Per entrambi gli indicatori fa fede il dato disponibile dal piu' recente censimento dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la codificazione delle attivita' economiche, o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

    b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;

    c) e' in grado di esprimere capacita' di innovazione, comprovata da una descrizione dell'originalita' dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonche' dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro;

    d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attivita' di sostegno all'economia locale.

    2. Ai fini della eligibilita' a metadistretto, un sistema produttivo e' rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti non inferiore a cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera e presenta gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

    3. La giunta regionale, in deroga ai requisiti quantitativi di cui ai commi 1 e 2, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, puo' riconoscere, quale distretto produttivo o metadistretto, sistemi di imprese e altri soggetti di cui all'Art. 4 per la tutela dell'eccellenza di specifici settori produttivi o per l'avvio a soluzione di crisi produttive di settori strategici per l'economia regionale, cui possono aderire anche aziende che hanno sottoscritto patti per lo sviluppo di altri distretti produttivi.

    4. Ai distretti ed ai metadistretti di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'Art. 7, comma 3.

    .

    Art. 5. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica

    industriale locale»

  6. L'Art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e' cosi' sostituito:

    Art. 5 (Criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale). - 1. La giunta regionale sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale adotta i criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e li approva, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

    Art. 6. Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica

    industriale locale

  7. L'Art. 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e' cosi' sostituito:

    Art. 6 (Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale). - 1. I soggetti partecipanti al patto individuano nel proprio ambito e contestualmente alla sua sottoscrizione tramite specifico mandato contenuto nel medesimo, la persona titolata a...

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