Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).

Capo I Disposizioni finanziarie
(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione

Sardegna n. 7 del 1 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

  1. Ai sensi dell'Art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o piu' mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro l65.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB E03.053).

  2. Le condizioni e le modalita' previste dai commi 2 e 3 dell'Art. 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

  3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio 2007; il relativo onere e' valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051).

  4. L'amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro 3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro 68.000.000), calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo e' contratto con le condizioni e le modalita' di cui ai commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

  5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

    1. fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006);

      2006 - euro 107.941.000;

      2007 - euro 66.086.000;

      2008 - euro 67.444.000;

    2. fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007):

      2006 - euro 10.000.000;

      2007 - euro -;

      2008 - euro 14.670.000.

  6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a termini della lettera b-bis) del comma 6 dell'Art. 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.

  7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a termini della lettera b-ter) del comma 6 dell'Art. 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

  8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'al legata tabella E.

  9. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi del comma 148 dell'Art. 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 143 del citato Art. 1, al netto delle spese di investimento che nel triennio 2001 - 2003 risultavano gestite fuori bilancio a termini dell'Art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonche' al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi. Sono altresi' confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'Art. 1 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), concernenti il patto di stabilita'.

  10. E' disposto, nell'anno 2006, il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilita' speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01, (UPB E03.022).

  11. E disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103):

    1. euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la banca CIS;

    2. euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

    3. euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS S.p.a.

  12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'Art. 2 e' cosi' sostituito:

    1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o piu' istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente Art. 1 e per il funzionamento del comitato di cui all'Art. 10.; b) il numero 1 del comma 1 dell'Art. 12 e abrogato.

  13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.

  14. L'Art. 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e' abrogato.

    Capo II Disposizioni nei vari settori di intervento

    Art. 2.

    Disposizioni a favore degli enti locali

  15. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'Art. 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.020).

  16. Per le finalita' di cui al comma 23 dell'Art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative alla concessione di contributi a favore dei comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, e' autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.020).

  17. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.

  18. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 e' esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

  19. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'Art. 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), e autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048).

  20. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalita' di cui al comma 19 dell'Art. 14 dea legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021).

  21. Per le finalita' di cui al comma 6 dell'Art. 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonche' per progetti di sviluppo locale per l'utilizzo sostenibile di aree di riconosciuto valore ambientale, e' autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (UPB S05.035).

  22. E' autorizzata, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035).

  23. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui dell'UPB 505.060 (cap. 05204), destinate alla realizzazione del piano forestale ambientale (PFAR) ai sensi del comma 1 dell'Art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

    Art. 4.

    Disposizioni in materia di agricoltura

  24. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, e' autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti...

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