Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

Capo I Disposizioni in materia di personale
e di spese di funzionamento

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006›)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione degli oneri per la contrattazione

per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali

  1. Ai fini di quanto previsto dall'Art. 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali e' determinato in 3.763.000 euro per l'anno 2006 e in 6.544.000 euro per l'anno 2007.

  2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore e' determinato in 354.000 euro per l'anno 2006 e in 616.000 euro per l'anno 2007.

  3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali e' determinato in 277.000 euro per l'anno 2006 e in 482.000 euro per l'anno 2007.

  4. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008» sono determinati in 1.138.040 euro per l'anno 2006 e in 1.979.200 euro per l'anno 2007.

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogati l'Art. 197-bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), l'Art. 14 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria), e il comma 11 dell'Art. 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. I contratti collettivi provinciali tengono conto degli effetti dell'abrogazione.

  6. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 15.20.120:

    1. 4.394.000 euro per l'anno 2006;

    2. 7.642.000 euro per l'anno 2007;

    3. 7.642.000 euro per l'anno 2008.

  7. Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 90.10.190:

    1. 1.138.040 euro per l'anno 2006;

    2. 1.979.200 euro per l'anno 2007;

    3. 1.979.200 euro per l'anno 2008.

    Art. 2.

    Determinazione degli oneri per la contrattazione

    per il biennio 2006-2007 del comparto della scuola

  8. In relazione a quanto previsto dall'Art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nonche' per i fini dell'Art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria e' determinato in 7.106.000 euro per l'anno 2006 e in 12.359.000 euro per l'anno 2007.

  9. Ai fini di quanto previsto dall'Art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione del personale indicato dall'Art. 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del presidente della provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'Art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7), e determinato in 2.177.000 euro per l'anno 2006 e in 3.786.000 euro per l'anno 2007.

  10. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola e' determinato in 220.000 euro per l'anno 2006 e in 382.000 euro per l'anno 2007.

  11. Per i fini dei commi 1 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unita' previsionale di base 25.90.130:

    1. 7.326.000 euro per l'anno 2006;

    2. 12.741.000 euro per l'anno 2007;

    3. 12.741.000 euro per l'anno 2008.

  12. Per i fini del comma 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unita' previsionale di base 15.20.120:

    1. 2.177.000 euro per l'anno 2006;

    2. 3.786.000 euro per l'anno 2007;

    3. 3.786.000 euro per l'anno 2008.

    Art. 3.

    Determinazione degli oneri per la contrattazione

    per il biennio 2006-200 7 del comparto

    del servizio sanitario provinciale

  13. Ai sensi dell'Art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) e dell'Art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale e' determinato in 8.039.000 euro per l'anno 2006 e in 13.980.869,57 euro per l'anno 2007.

  14. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonche' per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all'Art. 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997 e' effettuata dalla giunta provinciale nell'ambito delle disponibilita' di cui al comma 1 di questo articolo con le direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'Art. 54, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.

  15. Per i fini dei commi 1 e 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unita' previsionale di base 44.5.110:

    1. 8.039.000 euro per l'anno 2006;

    2. 13.980.869,57 euro per l'anno 2007;

    3. 13.980.869,57 euro per l'anno 2008.

    Art. 4.

    Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale

    e del relativo limite di spesa

  16. Ai sensi dell'Art. 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 e dell'Art. 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al personale insegnante, la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato e' fissata come segue:

    1. per il comparto delle autonomie locali di cui all'Art. 2 del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente: per l'anno 2006 e per gli anni seguenti 4.115 unita' equivalenti;

    2. per il comparto della scuola di cui all'Art. 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.165 unita' equivalenti alla data del 1° gennaio 2006 e per gli anni seguenti;

    3. per il comparto della scuola di cui all'Art. 3, comma 1, n. 1) e n. 2), lettera a), del decreto del Presidente della provincia n. 44-7/Leg del 2003, riferiti rispettivamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 1996 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e per gli anni successivi.

  17. I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di trenta unita'.

  18. Ai sensi dell'Art. 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, e' fissata in 293.121.000 euro per l'anno 2006, in 297.996.000 euro per l'anno 2007 e in 298.014.000 euro per l'anno 2008, tenendo conto degli oneri autorizzati dall'Art. 1, comma 6, e dall'Art. 2, comma 5, di questa legge, relativi alla determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali e del comparto scuola. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attivita' sulla base di particolari norme di settore.

  19. Ai sensi dell'Art. 19, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2002, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per il personale insegnante della scuola a carattere statale e' fissata in 325.662.000 euro per l'anno 2006, in 331.077.000 euro per l'anno 2007 e in 331.077.000 euro per l'anno 2008, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall'Art. 2, comma 4, di questa legge.

  20. Nell'ambito della spesa complessiva fissata dal comma 3 la giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.

  21. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2006 sono prorogati per un anno o comunque fino al 31 agosto 2007; la proroga si applica anche alle graduatorie i cui termini sono gia' stati prorogati dall'Art. 7, comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, dall'Art. 4, comma 4, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e da ultimo dall'Art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

    Art. 5.

    Disposizioni per il blocco delle assunzioni

    e per la riduzione della spesa relativa al personale

    del comparto...

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