Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
e di spese di funzionamento
(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006›)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Determinazione degli oneri per la contrattazione
per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali
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Ai fini di quanto previsto dall'Art. 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali e' determinato in 3.763.000 euro per l'anno 2006 e in 6.544.000 euro per l'anno 2007.
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L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore e' determinato in 354.000 euro per l'anno 2006 e in 616.000 euro per l'anno 2007.
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L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali e' determinato in 277.000 euro per l'anno 2006 e in 482.000 euro per l'anno 2007.
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Per i fini dei commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008» sono determinati in 1.138.040 euro per l'anno 2006 e in 1.979.200 euro per l'anno 2007.
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A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogati l'Art. 197-bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), l'Art. 14 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria), e il comma 11 dell'Art. 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. I contratti collettivi provinciali tengono conto degli effetti dell'abrogazione.
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Per i fini dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 15.20.120:
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4.394.000 euro per l'anno 2006;
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7.642.000 euro per l'anno 2007;
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7.642.000 euro per l'anno 2008.
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Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unita' previsionale di base 90.10.190:
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1.138.040 euro per l'anno 2006;
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1.979.200 euro per l'anno 2007;
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1.979.200 euro per l'anno 2008.
Art. 2.
Determinazione degli oneri per la contrattazione
per il biennio 2006-2007 del comparto della scuola
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In relazione a quanto previsto dall'Art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nonche' per i fini dell'Art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria e' determinato in 7.106.000 euro per l'anno 2006 e in 12.359.000 euro per l'anno 2007.
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Ai fini di quanto previsto dall'Art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione del personale indicato dall'Art. 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del presidente della provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'Art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7), e determinato in 2.177.000 euro per l'anno 2006 e in 3.786.000 euro per l'anno 2007.
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L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola e' determinato in 220.000 euro per l'anno 2006 e in 382.000 euro per l'anno 2007.
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Per i fini dei commi 1 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unita' previsionale di base 25.90.130:
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7.326.000 euro per l'anno 2006;
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12.741.000 euro per l'anno 2007;
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12.741.000 euro per l'anno 2008.
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Per i fini del comma 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unita' previsionale di base 15.20.120:
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2.177.000 euro per l'anno 2006;
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3.786.000 euro per l'anno 2007;
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3.786.000 euro per l'anno 2008.
Art. 3.
Determinazione degli oneri per la contrattazione
per il biennio 2006-200 7 del comparto
del servizio sanitario provinciale
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Ai sensi dell'Art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) e dell'Art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale e' determinato in 8.039.000 euro per l'anno 2006 e in 13.980.869,57 euro per l'anno 2007.
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La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonche' per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all'Art. 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997 e' effettuata dalla giunta provinciale nell'ambito delle disponibilita' di cui al comma 1 di questo articolo con le direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'Art. 54, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.
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Per i fini dei commi 1 e 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unita' previsionale di base 44.5.110:
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8.039.000 euro per l'anno 2006;
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13.980.869,57 euro per l'anno 2007;
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13.980.869,57 euro per l'anno 2008.
Art. 4.
Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale
e del relativo limite di spesa
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Ai sensi dell'Art. 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 e dell'Art. 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al personale insegnante, la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato e' fissata come segue:
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per il comparto delle autonomie locali di cui all'Art. 2 del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente: per l'anno 2006 e per gli anni seguenti 4.115 unita' equivalenti;
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per il comparto della scuola di cui all'Art. 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.165 unita' equivalenti alla data del 1° gennaio 2006 e per gli anni seguenti;
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per il comparto della scuola di cui all'Art. 3, comma 1, n. 1) e n. 2), lettera a), del decreto del Presidente della provincia n. 44-7/Leg del 2003, riferiti rispettivamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 1996 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e per gli anni successivi.
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I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di trenta unita'.
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Ai sensi dell'Art. 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, e' fissata in 293.121.000 euro per l'anno 2006, in 297.996.000 euro per l'anno 2007 e in 298.014.000 euro per l'anno 2008, tenendo conto degli oneri autorizzati dall'Art. 1, comma 6, e dall'Art. 2, comma 5, di questa legge, relativi alla determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali e del comparto scuola. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attivita' sulla base di particolari norme di settore.
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Ai sensi dell'Art. 19, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2002, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per il personale insegnante della scuola a carattere statale e' fissata in 325.662.000 euro per l'anno 2006, in 331.077.000 euro per l'anno 2007 e in 331.077.000 euro per l'anno 2008, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall'Art. 2, comma 4, di questa legge.
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Nell'ambito della spesa complessiva fissata dal comma 3 la giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.
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I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2006 sono prorogati per un anno o comunque fino al 31 agosto 2007; la proroga si applica anche alle graduatorie i cui termini sono gia' stati prorogati dall'Art. 7, comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, dall'Art. 4, comma 4, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e da ultimo dall'Art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.
Art. 5.
Disposizioni per il blocco delle assunzioni
e per la riduzione della spesa relativa al personale
del comparto...
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