Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Capo I Principi generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2

del 1 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:

    1. il sostegno al miglioramento della competitivita' e multifunzionalita' aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualita';

    2. il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica delle zone rurali;

    3. la diversificazione dell'economia rurale e la qualita' della vita nelle zone rurali.

  2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

    1. delle risorse endogene regionali;

    2. del sistema delle imprese agricole;

    3. delle realta' istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;

    4. dei fattori di competitivita' regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all'innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente;

    5. dell'imprenditoria giovanile e femminile;

    6. delle produzioni tipiche e di qualita';

    7. del territorio rurale;

    8. dell'integrazione tra le attivita' agricole e le altre attivita' economiche locali.

  3. L'intervento della Regione e' attuato secondo i principi di sussidiarieta', decentramento, snellimento e semplificazione delle attivita' amministrative.

    Art. 2.

    Piano agricolo regionale

  4. Il piano agricolo regionale (PAR) e' il documento programmatorio unitario, distinto in specifiche sezioni di intervento, che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) assumendone le priorita', perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie.

  5. Il PAR e' approvato, su proposta della giunta regionale, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale li agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 61, il PAR e' soggetto a modifiche od integrazioni, che la Giunta puo' proporre al Consiglio in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS ovvero stilla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all'Art. 7 e dalla valutazione di efficacia di cui all'Art. 9.

  6. Per la definizione della proposta di PAR la giunta regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 49/1999, attiva il confronto con le province e le comunita' montane, con i soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.

  7. Il PAR, in particolare:

    1. definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;

    2. individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei campi dell'agricoltura, dell'agroindustria, delle infrastrutture rurali, della ricomposizione della proprieta' fondiaria, dell'agriturismo e delle azioni connesse con lo sviluppo rurale, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;

    3. individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;

    4. individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari degli interventi;

    5. individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

    6. definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi.

  8. Il PAR si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata; il programma forestale regionale, di cui all'Art. 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 ed il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di cui all'Art. 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina...

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