N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2009

IL TRIBUNALE Il Presidente della Sezione Agraria specializzata del Tribunale di Ancona, statuendo nel procedimento cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.; a scioglimento della riserva posta all'udienza cautelare del 27 febbraio 2009;

O s s e r v a Con ordinanza 18 marzo 2009 il Tribunale di Ancona Sezione Agraria, come giudice del reclamo ex art. 669-terdecies C.P.C.

Novella legge 14 maggio 2005 n. 80, ha dichiarato la nullita' dell'ordinanza 14 ottobre 2008 emessa dal Presidente della Sezione Agraria Specializzata (ex art. 669-sexies c.p.c.), reiettiva di altro ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. proposto da Chessa Matteucci Yuri, Azienda Agricola Eredi di Chessa Sebastiano e Gerani Maria avverso Moriconi Gianfranco), in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G. incorrendo nel divieto di ultrapetizione-extrapetizione, di cui all'art. 112 c.p.c.. La detta nullita' e' stata dichiarata (dall'organo collegiale) per asseriti vizi di forma dell'ordinanza reclamata. I reclamanti non avevano affatto richiesto detta declaratoria di nullita'; in giuoco era, in via preliminare, la sola reclamabilita' (o non reclamabilita') dell'ordinanza cautelare di 1° grado. Nessuna contestazione era stata rivolta (dai reclamanti) alla competenza funzionale monocratica del Presidente della Sezione Agraria Specializzata, ragion per cui il Collegio, investito del gravame, avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare: 1) se il provvedimento fosse (o meno) suscettibile di reclamo; 2) il fumus boni juris; 3) il periculum in mora. Detto per incidens et ad colorandum, la giurisprudenza non condivisa dal Collegio (in tema di competenza funzionale presidenziale) data dalla prima meta' degli anni Novanta, che coincidono, non contingentemente, con la Novella legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha profondamente 'innovato' la materia dei procedimenti cautelari. Irritualmente, l'organo collegiale ha applicato, nella concreta fattispecie, l'art.161 c.p.c. (nullita' della sentenza). In nessuna norma procedurale, il legislatore ha esteso la disciplina della succitata disposizione di legge anche alle ordinanze, provvedimenti ben diversi, per loro natura non definitivi ma interinali. Cio' in linea principale. Sull'argomento in linea gradata, si tornera' piu' avanti nel corso della presente motivazione.

Fin dal 1993-1994 (1° gennaio 1993 epoca di ingresso in vigore della Novella 1990, ingresso anticipato dal legislatore per i procedimenti cautelari) lo scrivente ha sempre rimarcato quanto segue.

Il nostro ordinamento giuridico nazionale conosce la 'tassativita' dei mezzi di gravame'.

Cio' vale per le sentenze, ma anche per le ordinanze e per i decreti. Non vi e', in punto, estensione interpretativo-analogica.

L'art. 669-terdecies c.p.c., tanto nella versione della Novella 1990, quanto nella versione della Novella 2005, non contempla alcuna forma di reclamo avverso l'ordinanza emessa dalla Sezione Agraria Specializzata del Tribunale di Ancona (cio' tanto se si accredita la tesi, di chi scrive, della monocraticita', quanto se si ritenga valida la tesi della collegialita' espressa dall'organo del gravame).

Il secondo comma dell'art. 669-terdecies prevede un unico caso di reclamo avverso ordinanza cautelare collegiale di 1° grado, quando cioe', ovviamente esclusivamente in corso di causa, sia la Corte d'Appello ad emetterla, nel qual caso il mezzo di gravame si propone ad altra Sezione della stessa Corte, o, in mancanza, alla Corte d'Appello territorialmente piu' vicina. Nessuna analogia e' praticabile nella concreta fattispecie, come erroneamente implicitamente ritenuto dal Collegio, essendo la Sezione Agraria Specializzata (in composizione monocratico collegiale) organo giurisdizionale di prima istanza. Il Collegio sembra avere applicato 'acriticamente' l'art. 26 primo - secondo - terzo comma legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici). Il primo comma non e' da ritenersi esclusivo e preclusivo della competenza presidenziale in materia cautelare. La esclusiva competenza della Sezione Agraria Specializzata, di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, comprende tanto i provvedimenti di competenza presidenziale, quanto quelli di competenza collegiale. Anche il Presidente della Sezione Agraria Specializzata fa parte di quest'ultima. Il secondo e terzo comma, ad avviso dello scrivente, sono da ritenersi implicitamente abrogati alla luce della Novella 1990 art.669-quaterdecies c.p.c., laddove e' detto che 'Le disposizioni della presente Sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali ecc... Ora, si fa notare quanto segue.

Un sequestro (conservativo o giudiziale), un provvedimento cautelare interdittale possessorio (ex art. 703 c.p.c - 1168 o 1170 c.c), un provvedimento cautelare atipico (ex art.700 c.p.c.) rientrano nel novero delle cautele (tipiche o atipiche) non previste dal Codice civile ne' da leggi speciali, bensi' dal Codice di Procedura civile;

anche nel procedimento possessorio penale l'art. 703 codice diritto.

Il loro contenuto e' identico a quello delle controversie giuscivilistiche o giuslavoristiche. La diversita' del rito agrario (mutuato dal rito giuslavoristico) incide sul...

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