N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

1) Di Marco Mario, nato a Torricella Peligna (CH) il 10 ottobre 1956 e residente a Torrevecchia Teatina (CH) in via Torremontanara n. 214 - domicilio dichiarato ai sensi dei l'art. 161 c.p.p.; assistito e difeso, di fiducia, dagli avv.ti Alessandro Troilo, del Foro di Lanciano, e Felicetta Di Gregorio, del Foro di Pescara;

e 2) Civisca Mario, nato a L'Aquila il 6 giugno 1968 ed ivi residente in frazione Paganica piazza della Concezione n.11 domicilio dichiarato ai sensi dell'art.161 c.p.p.; assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. Vincenzo Calderoni, del Foro de L'Aquila;

Imputati:

Il Di Marco: A) del delitto previsto e punito dall'art. 479, in relazione all' art. 476, secondo comma, c.p., perche', quale tecnico incaricato della Regione Abruzzo - Ufficio demanio civico ed armentizio del servizio foreste - Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale - nel redigere, ai sensi della legge n. 1766/27, il verbale di sopralluogo eseguito il 20 settembre 2005 nel comune di L'Aquila, sui terreni censiti al Foglio 34, partile 387 e 388 del catasto, e volto ad accertare la sussistenza, in capo al Civisca Mario, dei requisiti e condizioni previsti dall'art. 9 di quella legge per la legittimazione del possesso di quei terreni richiesta dal Civisca con domanda del 3 dicembre 2003 (prot. n. 25748 del 16 dicembre 2003 - Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale), falsamente affermava che 'ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 9, legge n. 1766/27' e segnatamente:

  1. possesso da oltre dieci anni (laddove il Civisca ne era entrato in possesso solo dall'anno 2003);

  2. effettuazione dipermanenti e sostanziali migliorie (laddove il Civisca aveva provveduto alla mera aratura dei terreni, non aveva effettuato nessuna miglioria sostanziale e permanente degli stessi, tanto meno aveva impiantato una piccola, gia' preesistente pineta che, nella relazione, veniva falsamente e strumentalmente collegata alle asserite migliorie realizzate dal Civisca);

  3. assenza di interruzione del demanio (laddove i terreni di che trattasi erano situati all'interno di una piu' ampia area demaniale civica, si che la loro legittimazione avrebbe creato una sorta di enclave all'interno della piu' ampia area).

    In Pescara il 14 novembre 2005.

    Il Civisca: B) del delitto previsto e punito dagli artt.110 e 479, in relazione all'art. 476, comma secondo, c.p., perche'. quale autore di una...

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