N. 181 SENTENZA 12 - 20 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 settembre 2009, depositato in cancelleria il successivo 22 settembre ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Nicolo' Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

1.1. - In via preliminare, il ricorrente illustra il contenuto dell'impugnata disposizione.

In base ad essa, la Regione Lombardia provvede, quanto all'organizzazione dei servizi ferroviari, all'affidamento progressivo degli stessi attraverso la procedura ristretta prevista dall'art. 3, comma 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 'utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo'.

La norma impugnata, tuttavia, contrasterebbe con l'art. 81, comma 2, del medesimo Codice degli appalti, il quale stabilisce sottolinea il ricorrente - che 'la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa'. Detto articolo, a propria volta, avrebbe recepito quanto affermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 ottobre 2004 resa nella causa C-247/02, secondo cui 'la fissazione da parte del legislatore, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilita' di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio piu' idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta'.

Infine, la disposizione regionale impugnata contrasterebbe con l'art. 54, comma 1, del medesimo Codice, secondo cui - prosegue il ricorrente - 'per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, lasciando, quindi, nuovamente un ampio margine di autonomia alle amministrazioni aggiudicatrici, rispetto, in tal caso, alla scelta della procedura di aggiudicazione'.

1.2. - Tanto premesso, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nella disciplina degli appalti - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (e' richiamata, in particolare, la sentenza n. 411 del 2008) - 'si profila un'interferenza tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale', destinata, pero', a risolversi 'normalmente con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa' (e' citata, a riguardo, anche la sentenza n. 401 del 2007).

In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe stato chiarito che 'la disciplina delle procedure di gara' e, segnatamente, 'la regolamentazione della qualificazione e della selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione' sono dirette 'a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, delle...

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