N. 182 SENTENZA 12 - 20 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione dell'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e degli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale.

La ricorrente premette che il menzionato art. 13-bis, introdotto dalla legge di conversione, detta 'Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato', istituendo, al comma 1, 'un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 [...]; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa'.

Il censurato comma 8 - prosegue la ricorrente - prevede che 'le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'articolo 16, comma 3', e cioe', 'in conformita' alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti'.

La ricorrente sostiene che, qualora la norma denunciata, nel disporre delle maggiori entrate, si riferisse anche a quelle riscosse nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, essa lederebbe l'autonomia finanziaria di tale Provincia, regolata dal Titolo VI dello statuto speciale, dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e dal d.lgs. n. 268 del 1992.

La Provincia propone la sua impugnazione per l'ipotesi che la disposizione censurata vada intesa nel senso di riservare al bilancio statale anche la quota delle entrate di sua competenza. Osserva, infatti, che l'art. 13-bis non menziona specificamente le Province autonome, 'per cui non e' chiaro se realmente tale disposizione intenda sottrarre alla Provincia le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'art. l3-bis e relative a soggetti residenti (o aventi sede) nel territorio provinciale', in quanto 'in tale situazione di non chiarezza' dovrebbe prevalere l'interpretazione che fa salva l'autonomia finanziaria della Provincia come definita dallo statuto.

In caso contrario - osserva la ricorrente - la disposizione censurata violerebbe l'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto di autonomia, secondo cui spettano alle Province autonome 'i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate', e gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n.

268 del 1992, in quanto essa riserverebbe allo Stato la quota di spettanza della Provincia in assenza dei presupposti indicati da tali disposizioni.

L'art. 9, in particolare, stabilisce che 'il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi' e' riservato allo Stato se destinato per legge - per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis - alla copertura, ai sensi dell'art. 81 Cost., di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e 'purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile'.

L'art. 10 prevede, al comma 6, che una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, 'puo' essere destinata', limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, 'al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti'. Al successivo comma 7 prevede, poi, che 'Nella determinazione della quota di cui al...

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