Felsina Funding S.R.L. Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa

AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 130 (LA "LEGGE SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI") E DELL'ART. 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 (IL "TESTO UNICO BANCARIO").

Felsina Funding S.r.l. (la "Cessionaria") comunica di aver stipulato con Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa (la "Cedente") in data 27 aprile 2010 un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione"), ai sensi del quale la Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di mutuo, unitamente a ogni garanzia e altro diritto accessorio a tali crediti (ivi inclusi (i) tutti i crediti relativi al rimborso dell'Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione, (ii) tutti i crediti relativi al pagamento degli interessi (inclusi gli interessi di mora) che matureranno sui mutui a partire dalla Data di Cessione (inclusa), (iii) tutti i crediti relativi al pagamento di ogni importo dovuto a titolo di rimborso spese, perdite, indennizzi e danni, nonche' ogni altra somma o importo dovuto dai debitori in relazione ai mutui e ai contratti di mutuo, (iv) tutti i crediti relativi alle ipoteche e alle garanzie che assistono i contratti di mutuo, (v) tutti i crediti derivanti dalle o relativi alle polizze assicurative e (vi) tutti i privilegi e i diritti di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori a essi relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai contratti di mutuo e da tutti gli altri atti e accordi a essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa e il diritto di dichiarare i Debitori decaduti dal beneficio del termine ma a esclusione delle commissioni di incasso e di ogni costo e spesa rimborsato dai debitori all'originator ai sensi del relativo contratto di mutuo) (i "Crediti") che, alla data del 31 gennaio 2010, soddisfacevano i seguenti criteri: (a) il mutuatario non e' in ritardo con alcun pagamento in relazione al mutuo concessogli; (b) il mutuo e' stato concesso direttamente da Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, attraverso la propria rete di filiali, e non per il tramite di brokers o intermediari; (c) il tasso d'interesse applicabile al mutuo e' stato determinato in conformita' con le disposizioni della legge sull'usura vigenti alla data di stipula del relativo contratto di mutuo; (d) il mutuo e' denominato in Euro; (e) l'ipoteca relativa al mutuo e' stata concessa su un bene immobile costituente: (i) la prima casa del mutuatario e/o del terzo datore d'ipoteca ovvero una casa del mutuatario e/o del terzo datore d'ipoteca diversa dalla prima casa (ivi inclusi i beni immobili acquistati a scopo di investimento); o (ii) altra tipologia di bene immobile di proprieta' del mutuatario e/o dal terzo datore d'ipoteca destinata all'attivita' d'impresa propria o di terzi; (f) il mutuo e' regolato dalla legge italiana; (g) il debito residuo in linea capitale del mutuo non e' superiore a Euro 600.000 e non e' inferiore a Euro 10.155; (h) il piano di ammortamento originario previsto nel relativo contratto di mutuo non e' stato modificato allo scopo di prevedere una riduzione degli importi in linea capitale da rimborsare periodicamente e un corrispondente allungamento del piano di ammortamento stesso; (i) il mutuo viene ammortizzato completamente nel corso della sua durata con rimborsi di capitale per mezzo di pagamento di rate alle date stabilite nel relativo contratto di mutuo. Il piano di ammortamento del mutuo e' stato determinato alla data di stipula del relativo contratto...

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