DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2009, n. 214 - Regolamento concernente criteri e modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' economica e tecnica e dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 72-bis, comma 1, della legge regionale n. 21/2007, il quale prevede che, qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto e' subordinata all'acquisizione di una valutazione di congruita' resa secondo criteri e modalita' disciplinati con apposito regolamento;

Visto, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati criteri e modalita' per l'espressione dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n.

1714 con la quale la Giunta medesima ha approvato il 'Regolamento concernente criteri e modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' economica e tecnica e dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale';

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente criteri e modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' economica e tecnica e dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' ECONOMICA E TECNICA E DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE.

Capo I Finalita' Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' e dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale nei contratti attivi e passivi di cui e' parte l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 72-bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale) e successive modifiche e integrazioni.

Capo II Valutazione di congruita' Art. 2.

Oggetto e natura della valutazione di congruita' 1. La valutazione di congruita' economica ha ad oggetto la verifica della congruita' del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalita' di esecuzione della prestazione.

  1. La valutazione di congruita' tecnica ha ad oggetto la verifica dell'adeguatezza tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, oggetto del contratto da stipulare.

  2. La valutazione di congruita' ha natura obbligatoria e vincolante ed e' acquisita prima della stipulazione del contratto.

    Art. 3.

    Contratti oggetto della valutazione di congruita' 1. La stipulazione dei contratti e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato.

  3. La stipulazione dei contratti non e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica:

    1. quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato;

    2. quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;

    3. quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti;

    4. nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 92 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici).

  4. Nei casi indicati al comma 1, la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, e' subordinata anche all'acquisizione della valutazione di congruita' tecnica.

    Art. 4.

    Criteri della valutazione di congruita' 1. La valutazione di congruita' economica del corrispettivo contrattuale e' effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

  5. La valutazione di congruita' economica e' adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 1.

  6. La valutazione di congruita' tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, e' effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

    Art. 5.

    Competenza 1. La valutazione di congruita' economica e' espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati.

  7. La valutazione di congruita' tecnica e' espressa dal Direttore del Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

  8. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera

    1. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008 n. 1580, in materia di parere di congruita' del Servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

    Capo III Conformita' della prestazione contrattuale Art. 6.

    Oggetto e natura dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale 1. L'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale ha ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto.

  9. L'acquisizione dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale e' elemento necessario per procedere alla liquidazione, anche parziale, dei corrispettivi dei contratti di cui e' parte l'Amministrazione regionale.

    Art. 7.

    Competenza 1. L'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale e' espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati.

    Art. 8.

    Esclusioni 1. Il presente capo non si applica ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici.

    Capo IV Disposizioni finali Art. 9.

    Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2009

  10. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2009, n. 57 (Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo) le parole 'dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione' sono sostituite dalle seguenti 'di conformita' della prestazione contrattuale'.

    Art. 10.

    Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2008

  11. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2008, n. 257 (Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio politiche comunitarie della Presidenza della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie) le parole 'della regolare esecuzione della commessa' sono sostituite dalle seguenti 'di conformita' della prestazione contrattuale'.

    Art. 11.

    Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 61/2008

  12. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2008, n...

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