LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. 18 - Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 fino al 31 luglio 2010, la Regione Abruzzo, al fine di sostenere la ripresa socio - economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce in favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 le seguenti agevolazioni:

  1. abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per lavoratori limitatamente al percorso che collega il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di lavoro o di studio dichiarato dall'avente diritto;

  2. abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per studenti limitatamente al percorso tra il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di studio dichiarato dall'avente diritto.

  1. Le agevolazioni di cui alle lettera a) e b) del presente articolo si riferiscono a una sola tipologia di servizi di trasporto:

    urbano, suburbano o interurbano.

    Art. 2

    Tessere emergenza terremoto 1. I titoli di viaggio di cui alle precedenti lettere a) e b) sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione regionale o comunale finanziati dalla Regione Abruzzo, previa presentazione da parte dell'avente diritto della tessera regionale denominata 'Tessera TPL emergenza terremoto', rilasciata dai Comuni di residenza e di dimora degli aventi diritto secondo modalita' organizzative stabilite dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilita'.

  2. Ai fini del rilascio dei titoli di viaggio gratuiti in applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 sinora emesse ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 e 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 15, sono valide fino al 31 luglio 2010 solo se riportano barrato il codice che abilita il titolare a richiedere rispettivamente o l'abbonamento per lavoratore o per studente (cod. 01 e 02).

  3. A coloro che, a partire dal mese di luglio, hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio, il codice 03, e' riconosciuto, ove richiesto, l'iniziale codice 01 o 02.

    Art. 3

    Dichiarazioni sostitutive e cambio codice 1. Gli Uffici dei Comuni, ai fini...

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