LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 26 - Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 13 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

  1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' sostituito con il seguente:

    '6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

  2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' sostituito con il seguente:

    '2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.'.

    Art. 3

    Modifica dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria 1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' cosi' sostituito:

    '4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e,comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonche' ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni e' sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non piu' di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

    4-bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia puo' concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.'.

  3. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'art. 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della...

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