N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico del sedicente Bashkim Vrapi, nato a Durazzo (Albania) il 15 febbraio 1971 (CUI 03V17SX), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Giorgio Grangia del Foro di Casale Monferrato con studio in Casale Monferrato, via Lanza, 28, libero, assistito e difeso dall'avv. G. Grangia d'ufficio, imputato del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 perche', quale cittadino straniero, faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del decreto legislativo citato e dell'art. 1, legge n. 68/2007.

Fatto accertato in Rosignano Monferrato il 22 settembre 2009.

All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

vista la richiesta di autorizzazione a presentare immediatamente a giudizio nanti il Giudice di Pace di Casale Monferrato presentata in data 22 settembre 2009 da Ufficiali di p.g.

del Comando Stazione c.c. di Rosignano Monferrato, in data 29 settembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato autorizzava la presentazione diretta del sedicente imputato per l'udienza del 5 novembre 2009, ore 10, alla quale compariva il solo difensore. In tale udienza il p.m. sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n.

286/1998 come da nota scritta depositata, chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del procedimento. Il difensore si associava alla richiesta.

Il p.m., ritiene in particolare che l'art. 10-bis, d.lgs. n.

286/1998, contestato all'odierno imputato, sia in contrasto:

A) con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irrazionalita' della scelta del legislatore di criminalizzare la mera presenza del clandestino nello Stato; e con l'art. 27, comma 2, Cost., per la finalizzazione della pena a fini diversi da quelli rieducativi;

B) con l'art. 3, comma 1 e 2, e con l'art. 25, comma 2,

Cost., perche' criminalizza non una condotta, ma la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativi all'ingresso ed alla permanenza nello Stato;

C) con l'art. 3 Cost. in quanto la nuova figura criminosa non da rilevanza al 'giusto motivo' per l'ingresso o per la permanenza nello Stato dell'irregolare, a differenza di quanto invece previsto all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, argomentando le varie questioni diffusamente.

Il Giudice, letti gli atti, e ritenuto che le questioni di legittimita' costituzionale proposte dal p.m. e le altre argomentazioni rilevate d'ufficio appaiono non manifestamente infondate dal momento che comportano una concreta delibazione di consistenza del dubbio di costituzionalita' della norma impugnata,

Osserva L'art. 1, comma 16, legge n. 94/2009 ha introdotto nel testo del d.lgs. n. 286/1998 l'art. 10-bis che prevede una la nuova fattispecie criminosa dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La norma incriminatrice introdotta ha natura contravvenzionale e prevede due tipi di condotta illecita: l'ingresso sul territorio dello Stato in violazione delle norme del 'testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero' e il soggiorno sul territorio italiano in violazione delle medesime norme e dell'art. 1, legge n.

68/2007.

Ritenute da questo giudice le due ipotesi di reato in rapporto di alternativita' tra di loro dal momento che non appare rilevante, nel caso di specie, la modalita' dell'ingresso 'regolare' o 'irregolare' dello straniero nel territorio, ingresso avvenuto, in ogni caso, anterionnente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, si pongono al vaglio della Corte costituzionale le disposizioni di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, quanto alla non manifesta infondatezza delle eccezioni, per le ragioni che seguono:

l'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 appare in contrasto con l'art. 3, comma 1 e 2 e 25, secondo comma, Cost. perche' criminalizza non una condotta ma la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nello Stato. Sebbene soggetto lessicale della disposizione contenuta nell'art. 3 Cost. siano 'tutti i cittadini' e' infatti assodato che soggetto giuridico della norma sia anche lo straniero e l'apolide al quale va riconosciuta pari dignita' sociale. La portata del principio di eguaglianza in esso contenuta impone infatti di non operare discriminazioni nel soggetti tutti dell'ordinamento e in particolare nella sfera dei diritti fondamentali.

L'art. 13 Cost. individua nella liberta' personale il bene supremo della persona, liberta' che puo' essere limitata unicamente per tutelare beni di pari rango costituzionale. Inoltre, secondo un principio di diritto penale, e' meritevole di sanzione quel comportamento che, oltre a corrispondere alla fattispecie descritta dalla norma, sia tale da offendere un bene giuridico tutelato a livello costituzionale.

Dalla lettura della norma appare che il bene giuridico tutelato consiste nella tutela della sicurezza pubblica. La permanenza dello straniero nel territorio pero' non rappresenta di per se' un fatto lesivo di beni meritevoli di tutela penale ma solo espressione di una condizione individuale e conseguentemente la relativa incriminazione contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Gia' con sentenza n. 78/2007 la Corte costituzionale affermava che il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato non costituisce condizione soggettiva univocabilmente sintomatica di pericolosita' sociale e tale principio evidenzia l'irragionevolezza della criminalizzazione dello 'status' di irregolare, privo di per se', come detto, di una qualche valenza in termini di pericolosita'.

Il decreto di espulsione immediata notificato all'imputato, e individuato con il doc. 9 agli atti, dichiara espressamente che il sig. Baskim Vrapi non e' persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza...

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