N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 aprile 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge regionale Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5, 'Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia', pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 8 del 24 febbraio 2010.

Fatto e diritto 1. - La legge regionale in esame, recante 'Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli-Venezia Giulia', e' stata emanata, ai sensi dell'art. 1, comma primo, della stessa legge, in dichiarata attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

Essa e' volta pero' alla promozione e al sostegno della valorizzazione culturale e della conoscenza dei dialetti di origine veneta parlati nel territorio regionale ed elencati nell'art. 2.

Piu' esattamente, il medesimo art. 1, comma primo, recita che 'la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'art.

2, quali patrimonio tradizionale della comunita' regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunita' dei corregionali all'estero'.

L'art. 2, comma unico, statuisce poi che i dialetti in questione sono 'i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonche' il veneto goriziano, pordenonese e udinese'.

Infine, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, 'La Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'art. 2.' 2. - E' qui appena da rammentare che, in attuazione dell'art. 6

Cost. (ai sensi del quale, come ben noto, 'La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche'), e' stata emanata la legge 15 dicembre 1999, n. 482, 'Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche'.

L'art. 2, comma primo, di essa legge statuisce che 'In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo'.

A sua volta, l'art. 10, comma primo, prevede che 'Nei comuni di cui all'art. 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.'.

E' altresi' appena da rammentare che l'art. 3 in questione disciplina l'individuazione dei territori in cui si applicano le disposizioni previste dalla legge in questione a tutela delle minoranze culturali in essa individuate: '1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale...

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