N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Ha emesso e dato lettura alle parti della seguente ordinanza nel processo penale iscritto al n. 19/2009 del R.G. G.d.P. (n. 624/2009 del R.G. Notizie di Reato P.M.) nei confronti dei Sigg.ri: Warhani Mohamed, Djridi Farhat, Labdali Mosbah, Abdelhak Khaladi, Bouchriha Charif, Boulaich Abdessalam, Alabdali Saber, Ayar Ramzi, Fayata Youssef, Sabri Chata Giuseppe, Gannouni Bilal, Benhamda Nizar, Younes Monder, Karamoun Anouar, Jabbi Mohamed, Eldin Najmi, Dhebi Nabil, Ben Abdelkader Fares, Kittar Saaid, Ardaoui Mouaz, Ayari Mohamed, tutti sedicenti e tutti imputati per il reato previsto e punito dall'art.

l0-bis del d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della Legge n. 94 del 2009 perche' facevano ingresso nel territorio dello Stato Italiano in violazione delle norme del d.lgs.

n. 286/98: in particolare giungevano presso l'Isola di Lampedusa a bordo di un motopesca lasciato alla deriva: in Lampedusa il 9 agosto 2009

Premesso Con provvedimento del 14 agosto 2009. ritualmente notificato agli imputati ed al loro difensore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento autorizzava la citazione contestuale a giudizio (ex art. 20-ter d.lgs. n. 274 del 2000), davanti a questo Giudice di pace, degli stranieri in epigrafe generalizzati, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 10-bis del d.lgs.n.

286/98 con specifico riferimento alla condotta di cui al capo di imputazione sopra riportato.

All'udienza del 27 agosto 2009, corretti degli errori materiali nel capo di imputazione, la difesa dell'imputato Dhebi Nabil depositando apposita memoria, sollevava la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, primo comma, del d.lgs.n. 286 del 1998 comma 62-bis del d.lgs n. 274 del 2000 per la violazione:

degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della denunciata lesione del principio di ragionevolezza e della natura di extrema ratio della norma penale; degli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta violazione del principio di eguaglianza, proporzionalita' della pena e personalita' della responsabilita' penale; degli artt. 2 e 117 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 8 della C.E.D.U.; dell'art. 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita violazione del principio di irretroattivita' della legge penale; dell'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti con l'art. 11 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16 novembre 1966 dell'Assemblea Generale dell'O.N.U..

Deduceva, altresi', l'incostituzionalita' dell'art. 4, secondo comma, del d.lgs n. 274 del 2000 per la ritenuta lesione del principio di irragionevolezza stante l'attribuzione della specifica competenza penale al Giudice di Pace, nonche' degli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis dello stesso d.lgs per la violazione degli artt. 25 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.

All'udienza del 22 settembre 2009, risolte le questioni di nullita' della citazione dedotte nell'udienza precedente e data lettura dell'imputazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, depositando anch'essa apposita memoria, sollevava la questione di legittimita' costituzionale degli artt.

10-bis e 16, primo comma, del d.lgs n. 286 del 1998 e 62-bis del d.lgs n. 274 del 2000 per la violazione: degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta violazione dei principi di materialita' ed offensivita' del diritto penale nonche' di quelli di proporzionalita' e ragionevolezza della legge penale; dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della evidenziata ingiustificata disparita' di trattamento tra condotte identiche per fatti che esulano da una condotta volontaria dei soggetti interessati;

dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la mancata attribuzione di rilevanza, in seno alla nuova fattispecie criminosa, ad eventuali giustificati motivi che potrebbero determinare la condotta illecita; e dell'art.

117 della Costituzione, sotto il profilo della violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti.

All'udienza del 29 ottobre 2009, anche la difesa degli altri imputati sollevava la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma l, del d.lgs n. 286/98 e 62-bis del d.lgs n.

274/00, depositando memoria nella quale censurava le citate disposizioni nei medesimi termini gia' dedotti dalle altre parti.

Il giudizio veniva istruito con le produzioni documentali offerte dalle parti e con l'assunzione della prova testimoniale a mezzo dei testi: Sanfilippo Giuseppe, assistente della P.S. in servizio presso la Squadra Mobile di Agrigento; Miragliotta Federico, direttore pro tempore dell'associazione 'Lampedusa Accoglienza'; e Neri Federico, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Lampedusa.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il processo veniva rinviato all'odierna udienza, in esito alla quale viene data lettura del presente provvedimento.

Tanto premesso, il sottoscritto Decidente, in riferimento alle dedotte censure di incostituzionalita'.

O s s e r v a

1) Sulla rilevanza delle questioni sollevate.

Gli elementi di prova acquisiti in giudizio consentono di ritenere astrattamente provata la responsabilita' degli imputati in relazione alla fattispecie contravvenzionale loro contestata in imputazione.

Ed invero, dall'esame del teste Neri e' emerso che egli, nella mattina del 9 agosto 2009, su segnalazione pervenuta presso la Stazione ove prestava servizio, si recava nella locale Via Madonna di Lampedusa ove riscontrava dei gruppi di stranieri che presentavano le scarpe e le parti basse del pantalone bagnate; richiesti loro i documenti, questi non gli venivano esibiti; indi, gli...

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