N. 174 ORDINANZA 10 - 13 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 12 febbraio 2009, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art.

68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello nonche' della decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009, con la quale si raccomanda la difesa dell'immunita' dell'onorevole Renato Brunetta, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee dell'8 aprile 1965, per le opinioni espresse dallo stesso onorevole nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, giudizio promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con ricorso depositato in cancelleria il 4 gennaio 2010 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, con ricorso del 10 dicembre 2009, pervenuto a questa Corte il 4 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione assunta dalla Assemblea il 12 febbraio 2009, con la quale si e' stabilito che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio, oggetto di querela proposta dal dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella ipotesi di immunita' di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che con il medesimo atto il ricorrente ha altresi' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento europeo, in riferimento alla decisione adottata il 22 aprile 2009, con la quale, in accoglimento della richiesta della Commissione giuridica, e' stato deliberato di difendere i privilegi e le immunita' del deputato Renato Brunetta, in riferimento al procedimento avviato a seguito dell'anzidetto atto di querela;

che in riferimento ad entrambe le deliberazioni il ricorrente ha domandato una dichiarazione di non spettanza, rispettivamente, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo, del potere di affermare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento dei relativi atti;

che il ricorrente ha premesso, in fatto, che, con la anzidetta querela, il dott. De Michelis di Slonghello, gia' Ambasciatore della Repubblica, lamentava che il senatore Stracquadanio - nel libro 'Le mani rosse sull'Italia', posto in vendita come supplemento al quotidiano 'Libero' e diffuso anche tramite Internet, al capitolo 4, dal medesimo redatto, intitolato 'Il depistaggio'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT