N. 172 SENTENZA 10 - 13 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale e' stato modificato l'art.

3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009 la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' in riferimento al principio di leale collaborazione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.

17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1.1. - La Regione ricorrente rileva che, con la disposizione impugnata, il legislatore e' intervenuto, integrandone il contenuto, sul disposto dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti).

Effetto della novella oggetto di censura e', giusta l'art. 17, comma 30, del d.l. n. 78 del 2009, la soggezione al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sia dei contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia dei contratti, concernenti studi e consulenze commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), e, giusta l'art. 17, comma 30-bis, dello stesso d.l., che i predetti controlli siano compiuti dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti.

La ricorrente, pur tenendo conto che le disposizioni impugnate non esplicitano se le medesime siano riferibili anche agli atti assunti dalle Regioni e dagli enti locali, osserva che, tuttavia, il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente riguardante anche Regioni ed enti locali, induce a considerare direttamente applicabile ad essi anche la impugnata disciplina; pertanto, ritenendo questa in contrasto con i citati numerosi parametri di costituzionalita', propone la presente questione di legittimita' e cio' anche a tutela delle prerogative degli enti locali, ritenendosi a tanto legittimata, conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto la lesione della competenza degli enti locali sarebbe potenzialmente idonea a ledere anche le competenze regionali.

  1. - Ricordato come, in generale, il sistema dei controlli si sia trasformato da un controllo di tipo preventivo di legittimita' ad una forma piu' evoluta di controllo successivo di gestione, volto a massimizzare i valori della efficienza, efficacia ed economicita' della azione amministrativa, la ricorrente osserva che, a livello costituzionale, gli unici controlli previsti nei confronti delle Regioni e degli enti locali sono quelli di carattere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.. Al di fuori di essi vigerebbe la regola della autonomia anche nella ideazione del sistema dei controlli, a fronte della quale sarebbero costituzionalmente incompatibili forme di controllo esterno di legittimita'.

    2.1. - Svolta questa premessa di carattere generale, la difesa della Regione Veneto rileva che le disposizioni censurate, afferendo alla materia del 'controllo', sono in contrasto con l'art. 117 Cost..

    Per individuare la ripartizione delle competenze nella materia in questione e' necessario - secondo la ricorrente - prendere in esame 'due materie distinte': quella dell'ordinamento degli enti locali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e quella del coordinamento della finanza pubblica, di cui al successivo terzo comma.

    Mentre alla prima, e alla conseguente sfera di competenza legislativa esclusiva statale, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha assegnato un ambito rigorosamente delimitato sia quanto all'oggetto (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali) che quanto ai soggetti interessati (i soli enti espressamente indicati nella disposizione costituzionale), di talche' essa non potrebbe legittimare la 'imposizione di una disciplina statale sul controllo', tanto piu' se riferita ad enti non menzionati dalla ricordata disposizione; per cio' che concerne la seconda, e cioe' la materia del 'coordinamento della finanza pubblica', il 'discorso' sarebbe piu' complesso.

    Ammette la difesa regionale che le ipotesi di controllo, previste dalla legge statale sono finalizzate a...

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