Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Alimenti e bevande - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di un per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provinciali di e...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente in carica per la dichiarazione di incostituzionalita', dell'art. 3, comma 1 e collegato Allegato A della legge provinciale n. 12 del 22 dicembre 2005, pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 3 gennaio 2006, recante: "Misure per garantire la qualita' nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualita' con indicazione di origine", per violazione degli articoli 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonche' degli articoli 6, 116, 117, primo e secondo comma, lett. e) della Costituzione.

  1. - La Provincia autonoma di Bolzano con la legge 22 dicembre 2005, n. 12, ha adottato misure per assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti agricoli e alimentari della Provincia di Bolzano (doc. 2).

    L'art. 1 della legge provinciale specifica le finalita' della disciplina nel "a) ottenere e assicurare un elvato livello qualitativo per i prodotto agricoli e alimentari (provinciali): b) portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative; c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti".

    La promozione e la tutela dei prodotti agricoli e alimentari e' assicurata con la previsione di un marchio di qualita' con indicazione di origine (art. 2) del quale e' "titolare" e "detentrice" la provincia autonoma (art. 4).

    Detto marchio deve essere apposto sui prodotti nel territorio geografico-politico della provincia che rispondono ai previsti criteri qualitativi.

    I produttori possono scegliere tra cinque varianti del medesimo marchio, che sono in realta' cinque distinti marchi. Questi hanno in comune solo la grafica del logo, ma differiscono per le dizioni in esse riportate: 1) "Qualita' / Alto Adige - Südtirol"; 2) "Qualität / Südtirol Alto Adige"; 3)"Qualität / Südtirol"; 4) "Qualita' / Südtirolo"; 5) "Qualita' / Alto Adige" (All. A).

  2. - L'art. 3 della legge provinciale utilizza il bilinguismo per una finalita' opposta a quella per la quale e' stato riconosciuto. Il diritto costituzionale...

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