Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Norme della Regione Siciliana - Assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione commerciale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata carenza dei caratteri di astrattezza e gene...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante "Misure per la competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2005.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato il successivo 27 dicembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante "Misure per la competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32";

che l'art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 introduce, dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), i commi 5 (a norma del quale gli originari assegnatari di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione commerciale hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attivita' commerciali siano state svolte, alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilita', anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca, con la precisazione che i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti richiesti dal precedente comma 1 del medesimo articolo debbono essere riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto) e 6 (il...

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