Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione

(Pubblicata nel sup. n. 3 al Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 7 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato.

  2. La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  3. Sono funivie gli impianti a fune che utilizza funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:

    1. funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o piu' funi;

    2. le funivie aeree i cui veicoli vengono portati trainati da una o piu' funi senza guide fisse;

    3. le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di sci o altra attrezzatura appropriata;

    4. le teleferiche;

    5. gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o piu' funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.

  4. Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:

    1. le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;

    2. le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:

    1) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a collegamento temporaneo o permanente;

    2) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento temporaneo;

    3) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento permanente.

    Titolo II FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO
    Capo I
    Servizio pubblico

    Art. 3.

    Funivie in servizio pubblico

  5. Tutte le linee funiviarie sono impianti in servizio pubblico, escluse quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all'assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro e quelle adibite al trasporto di materiale.

  6. Sono altresi' soggette alle disposizioni che regolano il servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunita' e di allievi/allieve delle scuole di sci, ancorche' gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi.

    Art. 4.

    Categorie delle linee funiviarie

  7. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

    1. la prima categoria comprende le linee che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, realizzate mediante impianti con veicoli chiusi, aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;

    2. la seconda categoria comprende le linee che:

      1) creano un collegamento di trasporto, realizzato mediante funicolari terrestri o funivie aeree;

      2) fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell'Art. 19;

    3. la terza categoria comprende le linee realizzate mediante sciovie che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto e che non sono classificate ai sensi delle lettere a) e b).

      Capo II Concessioni

      Art. 5.

      Obbligo di concessione

  8. La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione.

  9. Il procedimento per il rilascio della concessione e' disciplinato con regolamento di esecuzione.

  10. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilita' dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell'impianto, deve chiedere l'esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.

    Art. 6.

    C a u z i o n e

  11. Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L'effettivo ammontare viene stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto.

  12. Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci non deve essere costituita cauzione.

  13. La cauzione e' svincolata quando:

    1. la linea funiviaria ottiene il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico servizio;

    2. la concessione viene negata;

    3. la mancata realizzazione della linea funiviaria dipende dal diniego da parte di altri uffici espresso ai sensi di legge.

  14. Meta' della cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine fissato nella concessione o in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il termine decorre dalla data di rilascio della concessione e non puo' superare i due anni per le sciovie ed i tre anni per gli altri impianti a fune. In caso di impianti innovativi tale termine puo' essere prolungato rispettivamente di dodici e di diciotto mesi.

    Art. 7.

    Rilascio della concessione

  15. La concessione e' rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilita', previa acquisizione:

    1. del parere tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilita' dell'impianto;

    2. del parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale turismo;

    3. dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

    4. dell'autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all'Art. 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si tratti di tracciati di funivie aeree;

    5. della dichiarazione del comune territorialmente competente, che l'impianto e' inserito nel piano urbanistico.

  16. Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'Art. 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, puo' essere prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie e' determinata con regolamento di esecuzione.

  17. Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea fissato il termine entro il quale la linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.

  18. Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica.

    Art. 8.

    Durata della concessione

  19. La durata della concessione non puo' eccedere:

    1. i 30 anni per le linee funiviarie di prima e seconda categoria;

    2. i 20 anni per le linee funiviarie di terza categoria.

    Art. 9.

    Modifica e rinnovo della concessione

  20. La concessione puo' essere modificata, su richiesta del/della titolare della stessa o d'ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, determinate con regolamento di esecuzione.

  21. Su richiesta, la concessione puo' essere rinnovata. In tale sede possono essere proposte modifiche delle caratteristiche dell'impianto a fune mediante presentazione del progetto preliminare.

  22. I relativi procedimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

  23. Ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione, il/la titolare della concessione deve presentare il progetto funiviario definitivo delle eventuali modifiche.

  24. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono acquistare gli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria dietro pagamento dell'indennita' determinata ai sensi dell'Art. 13 e mettere in servizio gli stessi, previo rilascio di nuova concessione. In caso di rinuncia da parte di tali enti, chiunque puo' chiedere l'acquisto dell'impianto.

  25. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio rimane sospeso sino al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione.

    Art. 10.

    Cambiamento di categoria

  26. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'assessore/l'assessora provinciale competente in materia di mobilita', d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria. Il relativo procedimento e' determinato con regolamento d'esecuzione.

    Art. 11.

    Decadenza della concessione

  27. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilita' pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della concessione, diffidato/a per tre volte dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle prescrizioni o non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o regolamentari. Il relativo provvedimento e' comunicato al/alla titolare della concessione e al comune competente per territorio.

  28. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima e di seconda categoria, nel provvedimento di decadenza viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono chiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque puo' chiedere il rilascio della concessione.

  29. Dall'indennita' dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a decaduto/a, determinata ai sensi dell'Art. 13, sono detratti gli eventuali maggiori oneri cui e' soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a causa delle...

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